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Redazione

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Mercoledì, 03 Luglio 2019 16:48

Infografica: Figure istituzionali

I.C.A.M.

Per valorizzare il rapporto tra madri detenute e figli e per dare la possibilità alle madri di stare vicino ai propri bambini, il Parlamento ha approvato la Legge 21 aprile 2011, n. 62. Pietra miliare della legge è l’art. 1, con riferimento della misura della custodia cautelare, prevede l’aumento da tre a sei anni dell’età del bambino.
In riferimento a quanto disposto dall’articolo 1, il D.A.P. ha affrontato il problema dei bambini in carcere avviando a Milano la sperimentazione di un istituto a custodia attenuta per madri (I.C.A.M.).
Tale modello, seguito da Venezia e Torino, è stato realizzato in una sede esterna ai muri di cinta degli istituti penitenziari, dotando le struttura che accolgono i bambini e le madri detenute con sistemi di sicurezza non riconoscibili appunto, dai bambini.
In presenza di tali esigenze la legge, aggiungendo l'art. 285-bis al c.p.p., prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta e della madre di prole di età non superiore ai sei anni in un I.C.A.M.
Una integrazione all'art. 284 c.p.p. permette, invece che l'esecuzione degli arresti domiciliari degli stessi soggetti avvenga, ove istituita, in una casa famiglia protetta.

Riferimenti normativi

C.C. TORINO

Attiva dal 2015 presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, la struttura ICAM è uno spazio riservato alle mamme con i bambini fino a 6 anni. Si tratta di una palazzina al di fuori dei muri di cinta e l’ambiente è stato studiato nel rispetto dei canoni dettati dalla legge n. 62/2011.
L’amministrazione penitenziaria per l’istituzione dell’ICAM di Torino, ha utilizzato una casa demaniale dentro al complesso penitenziario, ma al di fuori delle mura. L’edificio è stato ristrutturato per rendendolo caldo ed accogliente, per le madri ed i bambini ospiti. L’arredo non è quello standard delle celle penitenziarie, ma come una piccola comunità è dotato di spazi giorno e notte, socialità e cucina, con muri verniciati con colori vivaci.
La struttura prevede un area verde esterna, compresa di parco giochi fruibile dalle madri e dai bambini. La capienza prevista è di circa 15 donne con bambini. Il personale impiegato è composto da agenti di polizia penitenziaria che per attenersi alla legge del 2011 non indossano la divisa e da operatori di associazioni e cooperative che tradizionalmente svolgono attività con la sezione femminile del carcere.

Protocollo di intesa della Città di Torino con la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna per l’inserimento di bambine e bambini delle mamma detenute nei nidi e nelle scuole d’infanzia
http://www.comune.torino.it/giunta_comune/intracom/htdocs/2016/2016_00412.pdf

Fonte: Consiglio Regionale del Piemonte

Martedì, 31 Maggio 2016 13:32

Spese di mantenimento

In riferimento all’art. 188 c.p. (rubricato spese per il mantenimento del condannato), “il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il proprio mantenimento negli istituti penitenziari dove ha scontato la pena”. A norma delle leggi civili, “il condannato risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri”.

Martedì, 05 Aprile 2016 13:25

Le REMS: funzioni, personale e trattamento

COSA SONO

Sono strutture residenziali sanitarie gestite dalla sanità territoriale (Regione), in collaborazione con il Ministero della Giustizia. Queste residenze, garantiscono l’esecuzione della misura di sicurezza (detenzione) e al tempo stesso, l’attivazione di percorsi terapeutici riabilitativi territoriali per le persone cui è applicata una misura alternativa al ricovero in OPG (poiché chiusi per legge), e all’assegnazione a casa di cura e custodia.

Tali strutture devono garantire adeguati livelli di sicurezza per utenti e operatori, devono essere a vocazione sia terapeutica intensiva che riabilitativa. Gli utenti devono essere inseriti in percorsi terapeutici riabilitativi, che prevedono la loro conclusione nel reinserimento sociale dell’individuo (Decreto-legge 1 ottobre 2012). Il numero di utenti in ogni struttura può essere al massimo di 20. Si tratta di strutture chiuse, con personale sanitario presente durante le 24 ore. Per ogni struttura è previsto uno spazio verde esterno.

Sono necessari accordi con le Prefetture per l’eventuale attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, per l’accompagnamento all’esterno dei pazienti dalla REMS (come Ospedali o altre sedi). Inoltre, vanno concordate con l’Autorità Prefettizia, modalità di attivazione delle Forze dell’Ordine territorialmente competenti, nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza interna.

FUNZIONI

Le funzioni delle REMS prevedono di adottare una terapia e una riabilitazione strettamente personale nei confronti del paziente, tenendo conto del grado della misura di sicurezza giudiziaria e della pericolosità personale e sociale o del reato commesso. All’interno vengono compiute valutazioni psicodiagnostiche mediante colloqui e test standardizzati.

Le Rems devono avere all’interno un corpo di vigilanza privato per l’incolumità dei pazienti e degli operatori che ci lavorano. Alla base delle REMS esiste un forte rapporto tra le strutture, l’Azienda Sanitaria e la Prefettura. La responsabilità dei pazienti all’interno della struttura è totalmente del personale, però nel caso di evasione, la competenza passa automaticamente alle forze dell’ordine e agli organi giudiziari competenti per territorio.

PERSONALE

Fanno parte dell’organico costituente gli operatori interni delle REMS, (il numero cambia in base alle necessità di ciascuna struttura):

  • Responsabile e dirigente struttura;
  • Psichiatri;
  • Psicologi;
  • Infermieri;
  • OSS (Operatori Socio Sanitari);
  • Assistenti Sociali;
  • Educatori/terapisti della riabilitazione;
  • Amministrativo;
  • Operatori tecnici/coordinatori responsabili Centro Psicosociale.

Il personale destinato alle Rems è individuato all’interno del personale che presta servizio presso i DSM-DP (Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche), regionali e altri servizi di Salute Mentale adulti.

SICUREZZA

Per la sicurezza interna dei pazienti e degli operatori in servizio sono previsti sistemi di videosorveglianza e sistemi di allarme mobili con individuazione del luogo in cui proviene l’allarme.

Per la vigilanza, la normativa in vigore non prevede la presenza del corpo di Polizia Penitenziaria all’interno delle REMS, ma per la sicurezza e l’ordine delle stesse, prevede di provvedere a un contratto di vigilanza con gestori privati e di garantire la presenza all’interno della struttura sulle 24 ore.

TRATTAMENTO

Il soggetto che sconta la misura di sicurezza all’interno delle REMS e sottoposto a programma terapeutico personale. Il percorso riabilitativo, sotto la prescrizione e la visione del personale sanitario interno prevede:

  • Approfondimenti e completamenti diagnostici;
  • Valutazioni e trattamenti psichiatrico/psicologico-clinico;
  • Valutazioni e prevenzione di comportamenti a rischio;
  • Trattamenti e cure farmacologiche;
  • Interventi psico-educativi, personali o di gruppo.

Oltre al trattamento sanitario, sono previste attività socializzanti del paziente:

  • Colloqui;
  • Visite individuali con la famiglia;
  • Progetti Terapeutici Riabilitativi (teatro, pittura, musica, corsi di formazione, attività lavorative ecc…);
  • Percorsi integrati con i servizi territoriali per interventi socio-sanitari per favorire il reinserimento socio-lavorativo o l’avviamento professionale del soggetto;
  • Sostegno a gruppi familiari in rapporto al percorso di cura del congiunto; programmi con budget di salute.

Il gruppo di lavoro si riunisce settimanalmente per la programmazione, monitoraggio e valutazione delle attività interne ed esterne alla struttura.
Tutte le mattine il personale sanitario esegue un briefing riguardante l’andamento clinico dei pazienti e del programma quotidiano.
Per valutare l’andamento e la verifica degli obiettivi di recupero del soggetto, si riuniscono l’equipe delle REMS e quella del Centro Salute Mentale CSM di riferimento.

La legge che ha portato alla chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari è la L. n. 211 del 22 dicembre 2011 (c.d. svuota-carceri), scaturita da un’inchiesta “sulle condizioni di vita e di cura all’interno degli OPG”, condotta da una Commissione parlamentare istituita nel 2008. L’applicazione di tale norma è stata rimandata con proroga per ben due volte, giungendo fino al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, convertito nella Legge n. 81/2014, fissando il termine per la chiusura degli OPG al 31 marzo 2015 con la conseguente entrata in funzione delle REMS.

Venerdì, 05 Giugno 2015 11:27

Trattamento

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Venerdì, 18 Ottobre 2013 12:33

Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

PERMESSO PER MOTIVI DI GIUSTIZIA

Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, è previsto soltanto per consentire l'esercizio del diritto di difesa ad uno straniero che si trova nel territorio dello Stato o all'estero. Per partecipare a un processo che si sta celebrando contro di lui o nel quale lui è parte offesa. Possono ottenere questo particolare permesso di soggiorno solo i soggetti che sono parte lesa in un procedimento penale.

Permesso per motivi di giustizia per stranieri in Italia
Per partecipare ad un processo lo straniero ha il diritto di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia se si trova nel territorio dello Stato, per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al processo stesso. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia può essere concesso, su richiesta dell’autorità giudiziaria del luogo, quando la presenza dello straniero è ritenuta indispensabile per celebrare il processo.

Permesso per motivi di giustizia per stranieri all'estero
Lo straniero che si trova all’estero, può chiedere, anche se è stato espulso in via amministrativa (T.U art 13) o giudiziaria (T.U. art 16), l’autorizzazione a rientrare in Italia. L’autorizzazione è limitata al tempo del processo ed è concessa dal questore del luogo ove si tiene il processo.

Questo permesso dura tre mesi ed è prorogabile una sola volta.

Il permesso per motivi di giustizia, quindi, dovrebbe essere rilasciato sempre in funzione dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Il fatto che, invece, questo strumento sia in concreto non utilizzato, contribuisce ovviamente a complicare la fase immediatamente successiva dell'esecuzione penale, alla quale molti cittadini extracomunitari giungono, in conseguenza della condanna, senza avere effettivamente esplicato un'idonea difesa.

T.A.R.

Il permesso per motivi di giustizia, quindi, dovrebbe essere rilasciato sempre in funzione dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Il fatto che, invece, questo strumento sia in concreto non utilizzato, contribuisce ovviamente a complicare la fase immediatamente successiva dell'esecuzione penale, alla quale molti cittadini extracomunitari giungono, in conseguenza della condanna, senza avere effettivamente esplicato un'idonea difesa.

Alcune sentenze del T.A.R., ultimamente introducono ulteriori elementi in merito alla tempistica e modalità del rilascio del permesso.

Il T.A.R. del Lazio con la sentenza dl 2 maggio 2013, n. 4393, ha annullato il rifiuto di rinnovo di permesso di soggiorno richiesto da una cittadina straniera.
Il T.A.R. afferma che, seppure sia vero che le norme vigenti prevedono il "potere di respingimento" dello straniero condannato per determinati reati, è anche vero che un simile "automatismo" vale solo per la fattispecie dell'ingresso nel territorio dello Stato, e non, anche, per quella del rinnovo del permesso di soggiorno in favore di uno straniero già presente in Italia. In questa ipotesi, l'Amministrazione ha, infatti, il "potere-dovere" di esaminare la situazione complessiva in cui versa il richiedente, tenendo soprattutto conto, in una prospettiva volta all'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari. SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO IN pdf

La sentenza n.201308154, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, impone al Ministero dell’Interno un anno di tempo per trovare le soluzioni adeguate e gli opportuni provvedimenti per garantire il rispetto dei tempi di rilascio dei permessi di soggiorno. La sentenza emessa dà delle indicazioni di massima affinché le amministrazioni pongano rimedio alla prassi di violazione del termine per la conclusione della procedura. SENTEMZA DEL T.A.R. LAZIO IN pdf

Riferimenti normativi

Fonti: Altrodiritto, T.A.R. Lazio

Venerdì, 18 Ottobre 2013 10:46

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è una autorizzazione che consente al cittadino extracomunitario di soggiornare regolarmente sul territorio dello Stato. L'entrata sul territorio italiano avviene attraverso il controllo dei documenti e dell'eventuale visto d'ingresso.

Mercoledì, 24 Ottobre 2012 15:58

Familiari

Una pubblicazine in PDF per conoscere le regole per poter effettuare una visita in carcere ai propri cari dalle modalità di richiesta di un'autorizzazione, agli orari di visita, dalle procedure per ricevere telefonate agli oggetti che è possibile inviare. I mezzi, gli orari e le mappe su come raggiungere con mezzi propri o pubblici i circuiti detentivi di Torino e provincia.

Mercoledì, 24 Ottobre 2012 15:04

Detenuti in entrata

Una pubblicazione in Pdf per conoscere la “burocrazia”, gli uffici e il sistema regolamentare penitenziario, nonché gli aspetti quotidiani, che una persona reclusa si trova a dover affrontare, orientandosi tra i diritti e i doveri comportamentali, che accompagnano la vita detentiva fino alla scarcerazione.

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