Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi inferiori ai novanta giorni non devono chiedere il permesso di soggiorno ma solo presentare la dichiarazione di presenza, qualora non siano muniti di un timbro d’ingresso apposto dalle Autorità di frontiera italiane. Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da € 14,62;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
- il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200. Le modalità di pagamento sono state stabilite con decreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.
Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:
- fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Riferimenti normativi
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 Art.5 (Legge Bossi-Fini o T.U.)
- Circolare del 2 dicembre 2000 Ministero degli Interni. Decreto del D.P.C.M. 8 febbraio 2002
- DPR 394/1999
Fonti: Altrodiritto, T.A.R. Lazio