DETENUTI IN ENTRATA

Spese di mantenimento

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In riferimento all’art. 188 c.p. (rubricato spese per il mantenimento del condannato), “il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il proprio mantenimento negli istituti penitenziari dove ha scontato la pena”. A norma delle leggi civili, “il condannato risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri”.

Le spese di mantenimento, secondo quanto dispone l’art. 2 O.P., si limitano agli alimenti ed al corredo e sono dovute in misura non superiore ai due terzi del costo reale. La norma in esame prevede un obbligo di rimborso in capo al condannato, quindi un’obbligazione personale, che non può essere trasmissibile. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.
Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati (s'intendono coloro che sono sottoposti all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive: colonia agricola, casa di lavoro, casa di cura e custodia, REMS), si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità.
In riferimento alla normativa italiana, dunque i detenuti espiano la propria pena e pagano la permanenza in cella. La quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica, è determinata dal Ministro della Giustizia, sentito il Ministro per il Tesoro. Precedentemente ogni mese, sul conto di ciascun condannato, era segnato un passivo di 56 €, da saldare una volta fuori dal carcere.
Oggi questa quota, con l’entrata in vigore della Circolare GDAP-PU-0298924, del 07 settembre 2015, è stata elevata a 112,36 € mensili. Per i detenuti che all’interno del carcere svolgono attività lavorativa, anche con un netto in busta di 200 euro, l’amministrazione penitenziaria trattiene la quota per le spese di mantenimento, quindi dai 200 euro vengo trattenuti i 112 euro circa di spese di mantenimento penitenziario. Mentre per chi non lavora all’interno del penitenziario, una volta scontata tutta la pena riceverà presso la propria abitazione una cartella esattoriale.
Nel caso il condannato versi in disagiate condizioni economiche e abbia tenuto regolare condotta, può fruire del beneficio della remissione del debito, intesa come rinunzia dello Stato al suo diritto di credito, secondo quanto previsto dalle norme sull'ordinamento giudiziario (ex art. 56, l. 26 luglio 1975, n. 354 e nuova disciplina art. 6 del Testo Unico in materia di spese di giustizia D.P.R 30 maggio 2002, n. 115).

Riferimenti normativi

Link alla scheda "Remissione del debito"

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