Gli ex detenuti sono considerati lavoratori svantaggiati poiché soddisfano i requisiti previsti dal Regolamento CE 2204/2002 art. 2 lettera f.
La normativa definisce lavoratore svantaggiato qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi:
La normativa definisce lavoratore svantaggiato qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi:
- persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- persona detenuta o internata negli istituti penitenziari;
- persona condannata o internata ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno
Si. Tuttavia è quanto mai utile servirsi dell’opera di un avvocato. L’avvocato aiuterà, con la sua competenza e esperienza, l’interessato nella presentazione della domanda, degli allegati, della opportuna documentazione. L’avvocato dispone di una apposita formazione che gli consente di dare consigli preziosi affinché la domanda sia accolta e di spiegare quando e perché NON può essere accolta.
Occorre presentarsi al Centro per l’Impiego di residenza e consegnare una dichiarazione autocertificata nella quale si afferma di essere:
- disoccupato;
- disponibile a eseguire qualsiasi mansione;
- disponibile a compiere le attività, di ricerca lavoro, definite con i servizi competenti
Il servizio eroga, inoltre, attività finalizzate a favorire l’occupazione di soggetti, definiti dalla normativa, “svantaggiati”, tra cui, detenuti, ex detenuti e soggetti con problemi di giustizia. Nei servizi offerti dagli sportelli dei CPI, possono, dove previste, rientrare azioni informative, consulenziali, formative e orientative.
No. Solo le spese processuali penali provenienti dall’ufficio Campione e quelle di mantenimento negli istituti di pena possono essere “rimesse”, cioè annullate. Non si può chiedere la “remissione del debito” per le pene pecuniarie e per debiti di natura civile.
Il Campione penale è l'ufficio strumentale della cancelleria del giudice dell'esecuzione, competente per il recupero delle spese di giustizia. Solo le spese processuali penali provenienti dall’ufficio Campione possono essere ammesse alla remissione del debito.