PERMESSO PER MOTIVI DI GIUSTIZIA
Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, è previsto soltanto per consentire l'esercizio del diritto di difesa ad uno straniero che si trova nel territorio dello Stato o all'estero. Per partecipare a un processo che si sta celebrando contro di lui o nel quale lui è parte offesa. Possono ottenere questo particolare permesso di soggiorno solo i soggetti che sono parte lesa in un procedimento penale.Permesso per motivi di giustizia per stranieri in Italia
Per partecipare ad un processo lo straniero ha il diritto di ottenere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia se si trova nel territorio dello Stato, per il tempo strettamente necessario alla partecipazione al processo stesso. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia può essere concesso, su richiesta dell’autorità giudiziaria del luogo, quando la presenza dello straniero è ritenuta indispensabile per celebrare il processo.
Permesso per motivi di giustizia per stranieri all'estero
Lo straniero che si trova all’estero, può chiedere, anche se è stato espulso in via amministrativa (T.U art 13) o giudiziaria (T.U. art 16), l’autorizzazione a rientrare in Italia. L’autorizzazione è limitata al tempo del processo ed è concessa dal questore del luogo ove si tiene il processo.
Questo permesso dura tre mesi ed è prorogabile una sola volta.
Il permesso per motivi di giustizia, quindi, dovrebbe essere rilasciato sempre in funzione dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Il fatto che, invece, questo strumento sia in concreto non utilizzato, contribuisce ovviamente a complicare la fase immediatamente successiva dell'esecuzione penale, alla quale molti cittadini extracomunitari giungono, in conseguenza della condanna, senza avere effettivamente esplicato un'idonea difesa.
T.A.R.
Il permesso per motivi di giustizia, quindi, dovrebbe essere rilasciato sempre in funzione dell'effettivo esercizio del diritto di difesa. Il fatto che, invece, questo strumento sia in concreto non utilizzato, contribuisce ovviamente a complicare la fase immediatamente successiva dell'esecuzione penale, alla quale molti cittadini extracomunitari giungono, in conseguenza della condanna, senza avere effettivamente esplicato un'idonea difesa.Alcune sentenze del T.A.R., ultimamente introducono ulteriori elementi in merito alla tempistica e modalità del rilascio del permesso.
Il T.A.R. del Lazio con la sentenza dl 2 maggio 2013, n. 4393, ha annullato il rifiuto di rinnovo di permesso di soggiorno richiesto da una cittadina straniera.
Il T.A.R. afferma che, seppure sia vero che le norme vigenti prevedono il "potere di respingimento" dello straniero condannato per determinati reati, è anche vero che un simile "automatismo" vale solo per la fattispecie dell'ingresso nel territorio dello Stato, e non, anche, per quella del rinnovo del permesso di soggiorno in favore di uno straniero già presente in Italia. In questa ipotesi, l'Amministrazione ha, infatti, il "potere-dovere" di esaminare la situazione complessiva in cui versa il richiedente, tenendo soprattutto conto, in una prospettiva volta all'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del livello del suo inserimento sociale e delle sue particolari condizioni familiari. SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO IN pdf
La sentenza n.201308154, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, impone al Ministero dell’Interno un anno di tempo per trovare le soluzioni adeguate e gli opportuni provvedimenti per garantire il rispetto dei tempi di rilascio dei permessi di soggiorno. La sentenza emessa dà delle indicazioni di massima affinché le amministrazioni pongano rimedio alla prassi di violazione del termine per la conclusione della procedura. SENTEMZA DEL T.A.R. LAZIO IN pdf
Riferimenti normativi
- Legge 30 luglio 2002, n. 189 Art.5 (Legge Bossi-Fini o T.U.)
- Circolare del 2 dicembre 2000 Ministero degli Interni. Decreto del D.P.C.M. 8 febbraio 2002
- DPR 394/1999
Fonti: Altrodiritto, T.A.R. Lazio