Non si può chiedere la “remissione del debito”, cioè l'annullamento per le pene pecuniarie e per debiti di natura civile.
La domanda può essere presentata dall’interessato, dal Consiglio di disciplina o dai congiunti, indirizzandola al Magistrato di sorveglianza con giurisdizione sull’istituto in cui l’interessato è detenuto al momento della richiesta, oppure, se l’interessato è libero, al Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
L’istanza deve contenere:
- generalità e indirizzo del richiedente;
- indicazione precisa delle sentenze per le quali si chiede il beneficio (la mancanza di tali riferimenti può essere causa di inammissibilità);
- periodo e luogo di detenzione;
- motivazione delle disagiate condizioni economiche (mancanza di lavoro, problemi di salute, ecc);
- indizazione dell'eventuale possesso di beni mobili, immobili e composizione del nucleo familiare;
- dichiarazione di condotta regolare
Il magistrato di Sorveglianza effettuata l’istruttoria e raccolte le informazioni necessarie procede a norma dell’art. 667 comma 4 c.p.p. Ovvero il giudice dell’esecuzione (Magistrato di Sorveglianza), provvede senza formalità con ordinanza, comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’interessato.
Contro l’ordinanza emessa è possibile proporre opposizione, a pena di decadenza entro quindici giorni dalla comunicazione al Pubblico Ministero o dalla notifica all’interessato. In tal caso si procede a norma dell’art. 666 c.p.p.
Riferimenti normativi