La liberazione anticipata
Può essere concessa ai condannati una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, che abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Il beneficio viene concesso dal magistrato di sorveglianza, è revocato nel caso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione.
Liberazione anticipata speciale (oggi non pìù in vigore) 1
Permessi di necessità
I detenuti e gli internati possono richiederli in circostanza eccezionali (visite a familiari in pericolo di vita o per eventi familiari di particolare gravità). Il beneficio viene concesso dal magistrato di sorveglianza.
Permessi premio per detenuti minori
In caso di condotta regolare, il magistrato di sorveglianza, accertato lo stato non socialmente pericoloso del condannato, può concedere allo stesso che ne faccia richiesta un permesso premio che non puo' superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non puo' eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione.
Permessi premio per detenuti maggiorenni
In caso di condotta regolare, il magistrato di sorveglianza, accertato lo stato non socialmente pericoloso del condannato, può concedere allo stesso che ne faccia richiesta un permesso premio non superiore ai 15 per un massimo di 45 giorni complessivi durante l’anno.
Sono previsti limiti alla concessione di tale beneficio per:
- condannati per reati associativi: solo se collaborano con la giustizia;
- condannati per i delitti di cui agli articoli 289 bis e 640 del codice penale che abbiano provocato la morte del sequestrato: devono aver espiato almeno i due terzi della pena o 26 anni se ergastolani;
- condannati per altri reati gravi (commessi per finalità di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droga): solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva,
- condannato evaso o con misura alternativa revocata: esclusione per tre anni dal beneficio;
- condannati per reati punibili con una pena massima pari o superiore a tre anni, durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno o mentre si trovava in misura alternativa: esclusione per cinque anni dal beneficio
La remissione del debito
Esenzione dei condannati e degli internati dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto, nel caso in cui i condannati e gli internati si trovino in disagiate condizioni economiche e che abbiano tenuto regolare condotta. Possono presentare richiesta al Magistrato di Sorveglianza sia i condannati che hanno scontato la pena (o parte di essa) in carcere, sia per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva in istituto, sia per i condannati a pena non detentiva (solo per l’esenzione delle spese del procedimento).
Liberazione anticipata speciale (oggi non pìù in vigore)
L’art. 4 del D.L. n. 146/2013 convertito in Legge n. 10/2014, prevede per i condannati che abbiano dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, la concessione di una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. Da tale beneficio sono esclusi i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354. La richiesta deve essere inoltrata al Magistrato di Sorveglianza, organo che concede il beneficio. Nel caso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso successivamente alla concessione il beneficio è revocato.
Riferimenti normativi
- Art. 4 Legge 21 febbraio 2014, n. 10
- Decreto Legge 10/07/2013, n.78
- Art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
- Art. 106 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
- Artt. 30, 30ter, 54 della legge 354/75
Fonte: Ministero della Giustizia