DETENUTI IN ENTRATA

Lunedì, 08 Ottobre 2012 16:40

Direttore penitenziario ed educatori

Tra le figure professionali più specificatamente interne al carcere, in relazione alle misure alternative, di sicurezza o alle sanzioni sostitutive, ricoprono un ruolo fondamentale il Direttore penitenziario e gli educatori.

Lunedì, 08 Ottobre 2012 14:15

Affidamento in prova ai Servizi Sociali

REQUISITI

Considerata la misura alternativa per eccellenza, l’affidamento in prova ai Servizi Sociali, si svolge interamente sul territorio, al di fuori delle mura carcerarie, per un periodo che non superi tre anni.

Può essere concessa ai detenuti che abbiano:

  • da espiare una pena residua non superiore a quattro anni di detenzione, quando nell’anno precedente alla richiesta, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell’art. 47 Legge 26 luglio 1975 n. 354.
  • una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
  • un beneficio dall’esecuzione della misura alternativa, in particolar modo contribuendo alla rieducazione e assicurando la prevenzione del pericolo di nuovi reati, dopo un’attenta osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto;
  • tenuto un comportamento tale da ritenere che il godimento della misura alternativa contribuisca alla rieducazione e prevenga nuovi reati da parte del condannato, anche senza procedere all'osservazione in istituto

Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.

Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza. Nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:

  • l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione;
  • l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
  • l'assenza di un pericolo di fuga.

Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con l’assunzione dell'impegno a rispettarle:

  • se il condannato è in libertà, davanti al Direttore dell'UEPE;
  • se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario

Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:

  • rapporti con l'UEPE;
  • dimora;
  • libertà di movimento;
  • divieto di frequentare determinati locali;
  • lavoro;
  • divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall'UEPE.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • conclusione della misura

Mentre può essere revocato nel caso in cui:

  • il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate;
  • si verifichi la opravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • aiuta il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;
  • controlla la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;
  • svolge azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
  • riferisce periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed invia allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;
  • fornisce al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.);
  • prosecuzione della misura

CASI PARTICOLARI

Oltre ai casi sin qui descritti è possibile richiedre l'affidamento in prova terapeutico. Una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:

  • pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni;
  • il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale stato, e l'andamento del programma concordato.

Se il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Lunedì, 08 Ottobre 2012 12:43

Sanzioni sostitutive

LA LIBERTA' CONTROLLATA

Le sanzioni sostitutive rappresentano uno strumeno alternativo alla pena detentiva nei casi di minore allarme sociale.

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata quando:

  • ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi

Il Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le pene pecuniarie:

  • la multa per un periodo massimo di un anno e l'ammenda di sei mesi, dopo che abbia accertato una situazione di insolvibilità da parte del condannato

La libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), nel caso sia il Magistrato di Sorveglianza a disporla è lui stesso a determinare le modalità della libertà controllata, sentendo il condannato stesso ed acquisendo informazioni anche tramite l' U.E.P.E.

PROCEDURA E SANZIONE

Se il condannato è detenuto copia dell'ordinanza va trasmessa al direttore dell'Istituto di pena che informa gli organi di polizia della dimissione, la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno successivo alla dimissione.
I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per motivi di studio, lavorativi o familiari per non più di sette giorni. Nel caso si usufruisca di una pena sostitutiva non è possibile ottenere le misure alternative alla detenzione.
Alla persona in stato di libertà controllata sono imposte prescrizioni, da parte del Magistrato di Sorveglianza, idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati come:

  • divieto di allontanarsi dal comune di residenza salvo autorizzazione;
  • obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente;
  • divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
  • sospensione della patente di guida, qualora sia necessaria per l'attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione;
  • ritiro del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
  • obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di esecuzione della pena sostitutiva e delle eventuali modificazioni

Gli organi competenti per il controllosono l'Ufficio di pubblica sicurezza o il comando dell'Arma dei carabinieri.

REVOCA E UEPE

Particolare importanza nell'applicazione della sanzione sostitutiva è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:

  • svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato

Revoca
Nel caso di violazione delle prescrizioni, la Pubblica Sicurezza informa il Magistrato di Sorveglianza e questi, a sua volta, il Tribunale di Sorveglianza, che può convertire la libertà controllata in:

  • se la libertà controllata è stata concessa in sostituzione di pene detentive brevi: il resto della pena si converte nella pena detentiva sostituita;
  • se la libertà controllata è una conseguenza della conversione di una pena pecuniaria: la parte ancora da eseguire viene convertita in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda),
  • notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;
    arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza

Riferimenti normativi

Fonti: Ministero di Giustizia

Lunedì, 08 Ottobre 2012 10:58

Misure di sicurezza

LA LIBERTA' VIGILATA

Le misure di sicurezza sono provvedimenti previsti dall’ordinamento penale italiano, quando si verificano due condizioni l’esistenza di un reato e la pericolosità sociale del reo.
La sua durata è prevista dalla legge nel minimo, ma resta indefinita nel massimo. La misura viene rinnovata nel caso in cui la pericolosità sociale del reo persiste, mentre in caso contrario può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza competente anche prima dei termini di scadenza.
Le misure di sicurezza possono essere detentive (assegnazione ad una colonia agricola ocasa di lavoro, o casa di cura e di custodia, o ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario), patrimoniali (cauzione, confisca dei beni) e non detentive (libertà vigilata).

La libertà vigilata può essere concessa nei seguenti casi:

  • se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni;
  • se è stata disposta la liberazione condizionale;
  • se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia manifestazione di "abitualità" o "professionalità";
  • se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà;
  • in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale
  • in caso di ammissione di una licenza agli internati;
  • in caso di ammissione di una licenza ai semiliberi

PROCEDURA E MISURA

La libertà vigilata consiste nella concessione della libertà al condannato, che è affidato alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, ed all’UEPE, per il sostegno e l’assistenza.

Per l'ammissione possono essere competento o il giudice che infligge la condanna principale, in alcuni casi,  in altri il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Le prescrizioni sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza, che può successivamente modificarle o limitarle. Tra gli obblighi rientrano:

  • obbligo di conservazione della carta precettiva e di presentazione ad ogni richiesta;
  • reperibilità;
  • divieto di trasferire la residenza da Comune a Comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell’ambito del Comune senza preavvisare l’organo di polizia e l'UEPE;
  • obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza

TRASGRESSIONI E UEPE

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:

  • svolge un’inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell’istituto penitenziario, o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato in merito all’ambiente e alle risorse sociali, familiari, personali, relazionali;
  • riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati;
  • svolge attività di sostegno e assistenza

Trasgressioni
Se la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta e nel caso che quest'ultima non venga saldata, o la trasgressione sia di particolare gravità o ripetuta sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.

Riferimenti normativi

FontiRistretti

Venerdì, 05 Ottobre 2012 16:17

La riabilitazione

REQUISITI

La persona che è stata condannata con sentenza penale passata in giudicato ha diritto a chiedere la riabilitazione al Tribunale di sorveglianza, cioè la cancellazione del reato d al casellario giudiziario.

Per la legislazione italiana la riabilitazione è possibile solo nel caso in cui chi è stato condannato abbia dimostrato, nel tempo, prove effettive di buona condotta, non abbia commesso altri reati e abbia pagato le spese di giustizia relative al processo penale o l’eventuale risarcimento del danno.

Può essere concessa:

  • quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell'esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
  • il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come indicati nell'art. 99 del Codice Penale;
  • il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro

La riabilitazione non può essereconcessa quando il condannato:

  • è stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
  • non ha compiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle

PROCEDURA

Il Tribunale di Sorveglianza inizia l’esame della domanda e fissa dopo alcuni mesi un’udienza che viene comunicata al richiedente e nella quale è necessario farsi assistere da un Avvocato di fiducia o d’ufficio. In caso di parere positivo, si procede alla cancellazione del reato nell’archivio telematico del Casellario Giudiziale. Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, la stessa non può essere ripropostra.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena d'inammissibilità:

  • certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall'interessato;
  • estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
  • certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
  • certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica;
  • se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa(di non aver nulla a pretendere)

È utile comunicare al Tribunale di sorveglianza notizie o certificazioni relative al motivo per il quale l'interessato intende richiedere la riabilitazione (ad esempio per motivi di lavoro).

BENEFICIO DI LEGGE E REVOCA

Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.
E’ possibile che la pena inflitta non venga eseguita, ad esempio perché viene condonata da un indulto o per altre cause che ne impediscono l’esecuzione. In questi casi il termine per la riabilitazione decorre da quando la pena – che non è stata eseguita – si è estinta. Tuttavia, nel caso di condanna a pena sospesa, il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento il cui il reato si estingue.
Il Tribunale di Sorveglianza decide sulla riabilitazione, tuttavia se è stata comminata la interdizione perpetua dai pubblici uffici, questa rimane per sempre.

Revoca
Nel caso la persona riabilitata commetta un delitto non colposo entro sette anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena piu` grave, la sentenza di riabilitazione viene revocata.

Riferimenti normativi

Fonti: Il tuo diritto, Ristretti

Giovedì, 04 Ottobre 2012 12:52

Detenzione domiciliare

REQUISITI

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:

  • non esistano i presupposti per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale
  • per evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
  • non si sia stati condannati per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:

  • in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia

Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:

  • donna incinta (rinvio obbligatorio);
  • donna che ha partorito da meno di sei mesi (rinvio obbligatorio);
  • persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione (rinvio obbligatorio);
  • presentazione di una domanda di grazia (rinvio facoltativo);
  • condizione di grave infermità fisica (rinvio facoltativo);
  • donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre (rinvio facoltativo)

I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando siano presenti i requisiti necessari al godimento della stessa. Quindi lo stesso magistrato trasmetterà immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza, che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, fissandone le modalità come specificato nel codice di procedura penale.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.

REVOCA E UEPE

Sospensione e Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se cessano i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • se il soggetto viene denunciato per evasione;
  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura gli aspetti legati all’assistenza del condannato nell’ambiente libero, stabilendo validi collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio;
  • svolge attività di sostegno e di controllo circa l'attuazione del programma

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Mercoledì, 03 Ottobre 2012 17:24

Semilibertà

REQUISITI

Si tratta di una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale, limitato alle ore della giornata in cui vengono svolte attività lavorative o di studio o di volontariato. Può essere concessa ai detenuti che abbiano scontato:

  • almeno metà della pena per i reati minori;
  • due terzi della pena se sia stata applicata la recidiva;
  • aver scontato almeno tre quarti della pena se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario;
  • pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociali;
  • essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato);
  • almeno vent'anni di espiazione della pena in caso di ergastolo

I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale nel caso di detenuti con pena non superiore a sei mesi, mentre per tutti gli altri casi andrà dimostrato di aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento. La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza.
Nel caso che il richiedente sia in libertà, l'istanza, corredata dalla documentazione necessaria, va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, direttamente al Magistrato di Sorveglianza, il quale può trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, sospendere l'esecuzione (sino alla decisione del Tribunale) in caso di comportamenti tali da determinare la revoca della misura, oppure ordinare la liberazione del condannato.
Nel caso di condannati con pena superiore a tre anni e internati, l'istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza.

La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della semilibertà può essere revocato dal Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;
  • sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia decadere i requisiti per l'ammissione, il Magistrato di Sorveglianza (trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni) in questo caso può anche decidere per la sospensione;
  • se l'internato si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura la vigilanza e l’assistenza del condannato nell’ambiente libero;
  • collabora con la Direzione dell’Istituto, che rimane titolare della responsabilità del trattamento;
  • riferisce periodicamente al Direttore dell’Istituto di pena sull’andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;
  • fornisce al Direttore dell’Istituto ogni informazione rilevante ai fini di un’eventuale modifica del programma di trattamento

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Martedì, 25 Settembre 2012 12:20

Istruzione

ISTRUZIONE

Il diritto allo studio e alla formazione nelle carceri è garantito dalla normativa italiana, in quanto elemento fondamentale della risocializzazione. Negli Istituti penitenziari vengono organizzati, corsi d’istruzione scolastica di ogni ordine e grado e corsi professionali ed in alcune strutture sono presenti “poli universitari”:

  • corsi di istruzione a livello della scuola dell’obbligo, rientrano in questo caso i corsi di lingua italiana per detenuti stranieri:
  • corsi di istruzione secondaria superiore: tramite l’istituzione di succursali di scuole superiori negli istituti penitenziari gli studenti che hanno superato tutti gli esami del loro anno e che versano in disagiate condizioni economiche possono ottenere il rimborso delle tasse, dei contributi scolastici e dei libri di testo oppure un premio di rendimento indipendentemente dalle condizioni economiche;
  • corsi di formazione professionale: la frequenza dei corsi da diritto ad un sussidio orario la cui entità è stabilita con decreto ministeriale;
  • studi universitari: gli studenti che hanno superato tutti gli esami del proprio anno e che versano in disagiate condizioni economiche possono ottenere il rimborso delle tasse, dei contributi scolastici e dei libri, è inoltre previsto un premio di rendimento indipendentemente dalle condizioni economiche

L’avvio di un corso di istruzione o di formazione professionale viene comunicato attraverso l’affissione di un bando nelle sezioni e nei luoghi comuni. Se si è interessati e si possiedono i requisiti di volta in volta specificati (posizione giuridica, fine pena) si può presentare una domandina o chiedere informazioni agli educatori. Inoltre nel caso i bandi riguardino corsi previsti in altri Istituti, può essere fatta richiesta di trasferimento per parteciparvi. La partecipazione regolare ai corsi permette di ottenere attestati o diplomi scolastici.

In merito ai poli universitari laddove previsti (Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”) il regolamento di esecuzione ha introdotto diverse agevolazioni:

  • su richiesta esonero dal lavoro, in base all’impegno e al profitto dimostrato;
  • assegnazione, ove possibile, di appositi locali comuni, camere e reparti adeguati;
  • permesso a tenere nelle proprie celle e negli altri locali libri, pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

CORSI

All’interno delle case circondariali di Torino ed Ivrea e dell’Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti” sono attivi vari e articolati corsi di formazione professionale realizzati dalla Fondazione “Casa di Carità Arti e Mestieri”.

Così come i Centri Territoriali Permanenti forniscono un servizio di accoglienza e orientamento, per tutti i cittadini con più di 15 anni, sia sul territorio sia all’interno degli Istituti penitenziari. Le attività dei centri, consistono principalmente in:

I CPT operanti negli istituti penitenziari ubicati sul territorio della provincia di Torino hanno attivi i seguenti percorsi:

Istruzione

  • alfabetizzazione culturale;
  • conseguimento della licenza media;
  • percorsi per il sostegno all'istruzione secondaria superiore e/o per il conseguimento del diploma di maturità.

Alfabetizzazione

  • corsi di lingua italiana per cittadini stranieri;
  • corsi di informatica;
  • corsi di lingue straniere;
  • sostegno educativo, rimotivazione allo studio;
  • orientamento al lavoro e alle professioni

Questi gli ambiti dei corsi attivi nelle Carceri di Torino ed Ivrea e nell’IPM, gestiti dalla Fondazione Casa di carità arti e mestieri:

  • sistemazioni aree verdi;
  • giardinaggio e ortofrutticultura;
  • impianti elettrici civili;
  • editoria digitale;
  • installazione impianti idrosanitari;
  • panificazione pasticceria;
  • aiuto cucina;
  • riqualificazione energetica degli edifici;
  • confezionamento.

A seconda delle direttive regionali in materia di formazione professionale, il catalogo può subire variazioni annuali.

http://www.casadicarita.org/it/corsi-destinatari/Persone%20Detenute

Fonte: Fondazione Casa di carità arti e mestieri ONLUS, Città Metropolitana di Torino

C. C. TORINO

Nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino sono attivi:

  • presso l'IPIA Plana un percorso di studi per l’acquisizione di particolari competenze e capacità tecniche inerenti al settore dell'industria del mobile e dell'arredamento;
  • corsi di alfabetizzazione e scuola media e "progetto Accoglienza" ad opera del CTP Croce Morelli;
  • il polo universitario

Il corso è triennale e, alla fine del triennio, l'allievo consegue la qualifica di "Operatore dell'industria del mobile e dell'arredamento", mentre il biennio è definito corso per "Operatori del legno". La qualifica è riconosciuta all'interno della Comunità Europea; l'allievo che frequenta, per varie motivazioni, solo un anno o due, otterrà una certificazione dei crediti formativi – spendibili sia per continuare il proprio percorso formativo in un altro istituto, sia come certificazione di abilità acquisite da utilizzare nel mondo del lavoro.

Itinerario scolastico
Classi prime e seconde: 40 ore settimanali suddivise in:
- Area comune: Religione, Italiano, Storia, Inglese, Diritto ed Economia, Matematica, Scienze della terra, Ed Fisica.
- Area di indirizzo: Disegno tecnico e artistico, Storia dell'arte, Tecnologia dei materiali e laboratorio, Tecn. della produzione
- Area di approfondimento
Classe terza: 40 ore suddivise in:
- Area comune: Religione, Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Ed. Fisica
- Area d'indirizzo: Disegno tecnico e artistico, Tecnologia dei materiali e laboratorio, Tecnica della produzione, Tecniche dell'arredamento, Chimica industriale, reparti di lavorazione.

Il CPIA 1 riunisce tre ex-CTP di Torino: il CTP3 ex-Drovetti, il CTP Saba, il CTP Croce-Morelli (quest’ultimo operante nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”) configurandosi come il Centro che risponde ai bisogni formativi della popolazione adulta dell’area torinese di nord-ovest. L'offerta formativa di base va dall'alfabetizzazione e corsi di lingua a percorsi d'istruzione primaria e secondaria. Ha attivato accordi di rete con il PRIMO LICEO ARTISTICO STATALE e l'I.P.I.A. "PLANA" per quanto concerne la sezione carceraria presso la Casa Circondariale "Lorusso-Cutugno" di Torino attivando diversi progetti didatticI, tra cui il Progetto Accoglienza. Su richiesta dell’Amministrazione penitenziaria: per detenuti transitanti, alcuni docenti coinvolgono gli allievi per circa 25/30 giorni in varie attività. Il progetto prevede anche una pre condizione, che le persone ristrette abbiano la possibilità di continuare ad istruirsi ovunque trasferite. Altri docenti gestiscono i corsi di alfabetizzazione e di scuola media di durata annuale nelle sezioni detentive dove le persone non sono soggette a trasferimenti; realizza inoltre accordi ed intese con gli altri ordini di scuola presenti in carcere al fine di concordare percorsi integrati e promuovere il successo formativo degli studenti.

Realizzato presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno in seguito al protocollo d’intesa firmato il 27 luglio 1998 tra:

  • Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria;
  • Tribunale di sorveglianza di Torino;
  • Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza dell’Università agli studi di Torino

Prevede l’ammissione riservata ai detenuti comuni provenienti anche da altre sedi penitenziarie. L’ammissione avviene tramite una selezione, a seguito di un bando, all’uscita del quale è possibile presentare una domandina o chiedere informazioni agli educatori. La selezione per l’ammissione è basata oltre che sul possesso del diploma anche sulla motivazione allo studio e sul comportamento tenuto dai richiedenti.
Gli ammessi, che possono essere anche cittadini stranieri, vengono ospitati in un'apposita sezione della casa circondariale – attualmente ubicata presso il Padiglione E – dove, compatibilmente con la condizione detentiva, vi sono condizioni favorevoli alle esigenze di studio. Possono iscriversi a tre corsi di laurea in ambito:

  • Giuridico (laurea triennale, specialistica, ciclo unico);
  • Politico - Sociale (laurea triennale, specialistica);
  • Matematico - Scientifico (magistrale).

Le condizioni di permanenza sono legate al superamento di un numero minimo di esami di profitto entro l’inizio dell’anno accademico successivo, alla buona condotta e alla partecipazione all’opera di rieducazione.

Testi, se possibile e permesso PC, tasse universitarie ed eventuali borse lavoro sono erogate dalla Compagnia di San Paolo. Gli studenti non pagano alcun contributo e possono essere beneficiari di borse di studio erogate dall'Edisu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario).
Da alcuni anni sono presenti al Polo volontari del Servizio Civile Nazionale Volontario (SCNV) reclutati nell’ambito di uno dei progetti di Ateneo (dal titolo “Studiare vale la pena”). Essi collaborano all’insieme delle attività del Polo, con compiti di supportare la didattica, con particolare riferimento al tutoraggio rivolto agli studenti detenuti per la preparazione degli esami e della tesi di laurea, e di organizzazione di attività di carattere culturale.

Fonti: IPIA Plana, Carcere di Torino, CPIA 1 Torino, Università degli Studi di Torino,

C.C. IVREA

Sono presenti:

  • corsi di alfabetizzazione;
  • corsi di istruzione media superiore.

corsi di formazione professionale per:

  • cablatori elettrici di impianti civili;
  • addetti centro stampa;
  • editoria digitale.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea

Fonte: Associazione Antigone

I.P.M. FERRANTE APORTI

Sono previsti:

  • corsi per l’integrazione linguistica e sociale per stranieri (CILS);
  • corsi alfabetizzazione lingua italiana;
  • corsi di Scuola Primaria;
  • corsi di Scuola Secondaria Inferiore;
  • corsi di Scuola Secondaria Superiore.

Esistono delle attività pre-professionali laboratoriali, prettamente artigianali (ceramica, lavorazione artistica del cuoio, arte bianca, meccanica auto e ciclistica, acconciature) ed attività d'informatica di base e multimediale, gestite da Forcoop Agenzia Formativa, capofila dell’ A.T.I (Associazione Temporanea d’Impresa) con le Agenzie E.N.Gi.M. e C.F.P.P. - Casa di Carità.

Contatti
Forcoop Agenzia formativa
Via Gressoney 29 B - 10155 Torino
Tel.: 011.4359325

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data novembre 2015.

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/minori/istituti-per-minorenni/239-istituto-penale-per-minorenni-di-torino

Fonte: Associazione Antigone

Giovedì, 13 Settembre 2012 12:45

UEPE (gli assistenti sociali)

L’UEPE (ex-CSSA, Centri di Servizio Sociale per Adulti) cura l’applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza.

Lunedì, 10 Settembre 2012 13:34

Istruzione

I Centri Territoriali Permanenti forniscono un servizio di accoglienza e orientamento, per tutti i cittadini con più di 15 anni, sia sul territorio sia all’interno degli Istituti penitenziari.

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