L’ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti la libertà di professare la propria fede, di “istruirsi” nella propria religione e di praticarne il culto, purché riti e celebrazioni siano compatibili con l’ordine e la sicurezza e non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge. Assicurando la presenza di un cappellano e della celebrazione del culto cattolico e permettendo l’accesso agli istituti, con autorizzazione del direttore, a ministri di altri culti.