DETENUTI IN ENTRATA

Giovedì, 27 Settembre 2012 15:42

Religione

L’ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti la libertà di professare la propria fede, di “istruirsi” nella propria religione e di praticarne il culto, purché riti e celebrazioni siano compatibili con l’ordine e la sicurezza e non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge. Assicurando la presenza di un cappellano e della celebrazione del culto cattolico e permettendo l’accesso agli istituti, con autorizzazione del direttore, a ministri di altri culti.

Martedì, 18 Settembre 2012 15:55

Telefonate

FAMILIARI E CONGIUNTI

L'ordinamento penitenziario prevede per la persona detenuta il diritto a telefonare ai familiari e ai conviventi, per la durata di dieci minuti, una volta alla settimana. Eccezione alla norma è rappresentata dalle persone private della libertà per reati previsti dal primo comma dell’art. 4bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali hanno diritto a due telefonate al mese complessive. La telefonata si può effettuare tutti i giorni, compresi i festivi.

Le telefonate sono possibili soltanto per utenze fisse, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, da richiedere da parte dalla persona reclusa all’autorità competente:

  • il Direttore del carcere per i condannati;
  • l’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
  • il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto)

Ottenute le autorizzazioni necessarie bisogna compilare un apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Comando, e presentare la documentazione richiesta (stato di famiglia, copia del contratto o della bolletta telefonica).

La circolare del 26 aprile 2010 della Direzione generale detenuti e trattamento, ha introdotto la possibilità di chiamare i telefoni cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato nè colloqui visivi, né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni e che abbiano dichiarato di poter mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile.

Nel caso di cittadini stranieri la procedura può risultare più lunga in quanto, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela, mentre per i cittadini extracomunitari, gli stessi potranno essere ammessi alle telefonate soltanto attestando la regolarità nel territorio italiano (il permesso di soggiorno oppure il visto di ingresso). La persona stranierà dovrà indicare nella domandina la lingua utilizzata durante la telefonata.

In occasione del proprio trasferimento in altro Istituto, la persona con problemi di giustizia è autorizzata ad effettuare una telefonata. E’ consigliabile richiedere l’autorizzazione alla corrispondenza telefonica anche se si proviene da un altro carcere dove già si era autorizzati.

Consulta la sezione di Zeromandate dedicata agli orari per le visite delle Case Circondariali di Torino e Ivrea

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

TERZE PERSONE

Le eventuali richieste per telefonare a terze persone, cioè diverse dai familiari e conviventi, potranno essere autorizzate solo se sussistono ragionevoli e verificati motivi, previa istanza scritta all'autorità competente:

  • il Direttore del carcere per i condannati;
  • l’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
  • il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto).

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

AVVOCATI

La persona priva della libertà che intende conferire telefonicamente con il proprio avvocato deve essere regolarmente autorizzata dall’Autorità Giudiziaria sino alla sentenza di primo grado e dal Magistrato di sorveglianza in tutti gli altri casi. Il modulo è reperibile in carcere, presso l’ufficio Comando.

C. C. TORINO

É in vigore il sistema di chiamata con scheda telefonica personale prepagata. Un apparecchio telefonico dotato di un sensore che rileva i dati dell’utente consentendo a quest’ultimo di digitare in assoluta autonomia il numero che si vuole chiamare (solo i numeri telefonici autorizzati con apposita richiesta per ricaricare la scheda), senza l’intermediazione del centralino interno.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Martedì, 18 Settembre 2012 15:33

Colloqui

Il diritto garantisce alla persona privata della libertà sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno, con familiari e conviventi.

Martedì, 18 Settembre 2012 15:04

La "domandina" e le richieste

Il mezzo con cui una persona reclusa può comunicare con la Direzione dell’istituto è la “domandina semplice”, un modello prestampato che permette di richiedre le autorizzazioni più varie e di dialogare con tutte le aree della struttura a seconda della necessità.

Giovedì, 13 Settembre 2012 13:48

Volontari

L’ordinamento penitenziario prevede l’attività di volontariato in carcere, che può essere svolto sia da singoli individui, sia da associazioni di volontariato. L’ingresso in istituto è consentito per scopi di promozione della crescita dei contatti tra il carcere e la società esterna.

Lunedì, 30 Luglio 2012 09:37

Colloqui

COLLOQUI CON PARENTI E CONGIUNTI

I colloqui rappresentano per i familiari una delle più importanti occasioni per poter mantenere i propri legami sociali e gli affetti con una persona privata della libertà.
Le regole e le procedure per poter essere ammessi ai colloqui, sono normate dall'ordinamento penitenziario italiano che prevede che la persona reclusa possa sostenere colloqui sia con i propri familiari sia con altre persone.
Il diritto garantisce sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno.
Colloqui che si riducono a quattro mensili nel caso in cui la persona detenuta rientri in uno dei seguenti casi:

  • detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
  • delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
  • delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

In casi particolari, ad esempio per soggetti gravemente infermi, o alla presenza di bambini con meno di dieci anni, può essere concesso un numero di colloqui mensili maggiore.
In circostanze eccezionali e qualora i familiari giungano o siano residenti in comuni particolarmente distanti dall'istituto penitenziario o gli stessi colloqui tra le persone che li richiedano non siano frequenti, è possibile prolungare la durata degli stessi o chiedere di riunire più ore in un unica visita. In questi casi quando i familiari si presentano all’ingresso del carcere possono chiedere al personale della polizia penitenziaria di riunire più ore, quelle previste nel mese, in un unico colloquio.
Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino, ma è possibile derogare quando si tratti di congiunti o conviventi. Per i detenuti inseriti nei circuiti ad alta sicurezza permane l'obbligo, per i familiari, di esibire le certificazioni che indicano i legami intercorrenti tra i componenti della famiglia anagrafica.
I familiari prima di andare a trovare il proprio caro devono informarsi in quale sezione si trova la persona che si desidera incontrare.

Riferimenti normativi

TERZE PERSONE

La persona priva di libertà può ricevere anche visite da terze persone, cioè persone diverse dai familiari e dai conviventi. La persona reclusa che vuole sostenere un colloquio con una"terza persona" dovrà presentare una richiesta motivata al Direttore del carcere, specificando i motivi per i quali richiede il colloquio. Allegando alla richiesta una fotocopia del documento d'identità valido.

Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino, ma è possibile derogare quando si tratti di congiunti o conviventi.

Riferimenti normativi

GRADI DI PARENTELA


Parenti: genitori, figli
Affini: suoceri, generi, nuore, altri figli del coniuge

Parenti: nonni, nipoti (figli di figli), fratelli e sorelle
Affini: nonni e nipoti del coniuge, coniuge di nonni e nipoti cognati

Parenti: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli/sorelle)
Affini: bisnonni e pronipoti , zii e nipoti del coniuge, coniuge di bisnonni, pronipoti, zii e nipoti (figli di fratelli o sorelle del coniuge

Parenti: cugini di 1° grado (figli di zii), prozii (zii dei genitori), figli di nipoti (figli dei figli del fratello/sorella)
Affini: cugini di I grado del coniuge, coniuge di cugini di I grado, prozii del coniuge, coniuge dei prozii, coniuge di figli di nipoti (della moglie o del marito), figli di nipote (del fratello o sorella) del coniuge

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