L’ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti la libertà di professare la propria fede, di “istruirsi” nella propria religione e di praticarne il culto, purché riti e celebrazioni siano compatibili con l’ordine e la sicurezza e non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge. Assicurando la presenza di un cappellano e della celebrazione del culto cattolico e permettendo l’accesso agli istituti, con autorizzazione del direttore, a ministri di altri culti.
Le telefonate sono possibili soltanto per utenze fisse, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, da richiedere da parte dalla persona reclusa all’autorità competente:
Ottenute le autorizzazioni necessarie bisogna compilare un apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Comando, e presentare la documentazione richiesta (stato di famiglia, copia del contratto o della bolletta telefonica).
La circolare del 26 aprile 2010 della Direzione generale detenuti e trattamento, ha introdotto la possibilità di chiamare i telefoni cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato nè colloqui visivi, né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni e che abbiano dichiarato di poter mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile.
Nel caso di cittadini stranieri la procedura può risultare più lunga in quanto, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela, mentre per i cittadini extracomunitari, gli stessi potranno essere ammessi alle telefonate soltanto attestando la regolarità nel territorio italiano (il permesso di soggiorno oppure il visto di ingresso). La persona stranierà dovrà indicare nella domandina la lingua utilizzata durante la telefonata.
In occasione del proprio trasferimento in altro Istituto, la persona con problemi di giustizia è autorizzata ad effettuare una telefonata. E’ consigliabile richiedere l’autorizzazione alla corrispondenza telefonica anche se si proviene da un altro carcere dove già si era autorizzati.
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
Il diritto garantisce alla persona privata della libertà sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno, con familiari e conviventi.
Il mezzo con cui una persona reclusa può comunicare con la Direzione dell’istituto è la “domandina semplice”, un modello prestampato che permette di richiedre le autorizzazioni più varie e di dialogare con tutte le aree della struttura a seconda della necessità.
L’ordinamento penitenziario prevede l’attività di volontariato in carcere, che può essere svolto sia da singoli individui, sia da associazioni di volontariato. L’ingresso in istituto è consentito per scopi di promozione della crescita dei contatti tra il carcere e la società esterna.
In casi particolari, ad esempio per soggetti gravemente infermi, o alla presenza di bambini con meno di dieci anni, può essere concesso un numero di colloqui mensili maggiore.
In circostanze eccezionali e qualora i familiari giungano o siano residenti in comuni particolarmente distanti dall'istituto penitenziario o gli stessi colloqui tra le persone che li richiedano non siano frequenti, è possibile prolungare la durata degli stessi o chiedere di riunire più ore in un unica visita. In questi casi quando i familiari si presentano all’ingresso del carcere possono chiedere al personale della polizia penitenziaria di riunire più ore, quelle previste nel mese, in un unico colloquio.
Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino, ma è possibile derogare quando si tratti di congiunti o conviventi. Per i detenuti inseriti nei circuiti ad alta sicurezza permane l'obbligo, per i familiari, di esibire le certificazioni che indicano i legami intercorrenti tra i componenti della famiglia anagrafica.
I familiari prima di andare a trovare il proprio caro devono informarsi in quale sezione si trova la persona che si desidera incontrare.
Riferimenti normativi
Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone adulte e un bambino, ma è possibile derogare quando si tratti di congiunti o conviventi.
Riferimenti normativi