In riferimento all’art. 188 c.p. (rubricato spese per il mantenimento del condannato), “il condannato è obbligato a rimborsare all’erario dello Stato le spese per il proprio mantenimento negli istituti penitenziari dove ha scontato la pena”. A norma delle leggi civili, “il condannato risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri”.
In questa sezione è possibile reperire informazioni approfondite e le risposte ai quesiti più frequenti relativi alla sezione FAMILIARI di zeromandate.org.
Le persone condannate e internate che hanno scontato una pena detentiva, nel caso si trovino in disagiate condizioni economiche e abbiano mantenuto una condotta regolare durante la carcerazione, possono chiedere l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere. Per chi sia stato condannato ad una pena non detentiva, se sussistono i medesimi requisiti, è possibile richiedere solo l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario.
Il trattamento rieducativo qualora i condannati o internati osservino le norme che regolano la vita dell’istituto, le disposizioni impartite dal personale e seguendo un comportamento rispettoso nei confronti di tutti, prevedono la possibilità per le persone private della libertà di ottenere benefici premiali:
Caratteristiche e competenze
La Magistratura di sorveglianza è composta da un organo monocratico, il magistrato di sorveglianza, e da un organo collegiale, il tribunale di sorveglianza. Tali organi esercitano funzioni di vigilanza sugli istituti di prevenzione e pena.