La libertà vigilata può essere concessa nei seguenti casi:
Per l'ammissione possono essere competento o il giudice che infligge la condanna principale, in alcuni casi, in altri il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.
Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Le prescrizioni sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza, che può successivamente modificarle o limitarle. Tra gli obblighi rientrano:
Trasgressioni
Se la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta e nel caso che quest'ultima non venga saldata, o la trasgressione sia di particolare gravità o ripetuta sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
Riferimenti normativi
Fonti: Ristretti
Alle persone private delle libertà personali che durante i periodi di reclusione si siano distinte per particolare impegno nello svolgimento del lavoro, dei corsi scolastici, professionali, o abbiamo collaborato nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività culturali, ricreative e sportive, oppure abbiano fornito aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficoltà, favorito atteggiamenti collettivi di ragionevolezza o compiuto atti meritori di valore civile, su iniziativa del Direttore possono essere concesse ricompense come l'encomio.