Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:
Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:
Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:
Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:
I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.
Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
In questa sezione è possibile reperire informazioni approfondite e le risposte ai quesiti più frequenti relativi alla sezione DETENUTI IN ENTRATA di zeromandate.org.
Il trattamento rieducativo qualora i condannati o internati osservino le norme che regolano la vita dell’istituto, le disposizioni impartite dal personale e seguendo un comportamento rispettoso nei confronti di tutti, prevedono la possibilità per le persone private della libertà di ottenere benefici premiali:
La quotidianità all’interno di un carcere è disciplinata dall’ordinamento penitenziario, dal suo regolamento di esecuzione e dal regolamento interno.