Tra le figure professionali più specificatamente interne al carcere, in relazione alle misure alternative, di sicurezza o alle sanzioni sostitutive, ricoprono un ruolo fondamentale il Direttore penitenziario e gli educatori.
I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
Le pratiche sono personali, quindi è sempre richiesta la presenza dell'interessato. Sono previste deleghe solo per casi particolari di impedimento giustificato ed involontario.(es. detenuti, disabili fisici gravi).
Ci si può iscrivere solo in un Centro per l'Impiego che si trova nel territorio in cui è domiciliata la persona interessata.
Altresì avere la possibilità di svolgere un lavoro può rivelarsi utile per ottenere alcune misure alternative alla pena (affidamento in prova, semilibertà).
I Centri per l’impego attualmente ricevono solo su appuntamento e solo per le procedure che possono essere svolte esclusivamente di persona. È possibile fissare un appuntamento tramite telefono o e-mail. I numeri di telefono dei centri di Torino, Ciriè, Moncalieri, Carmagnola, Orbassano, Susa sono stati attivati appositamente per il periodo di emergenza sanitaria.
Piazza IV Martiri 22 (sede decentrata di Carmagnola)
Tel: 338 4701303 - 338 4701570
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro
Al seguente link è possibile scaricare l'ultimo file aggiornato della Regione in formato excel
Fonte: Regione Piemonte
SERVIZI
Contatti
Via Carlo Del prete, 79 – 10137 Torino (TO)
Tel.: 011 01134245 – 011 01134250
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (solo tramite telefono, mail o videochiamata Meet)
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Fonte: Comune Torino