Faq Detenuti in uscita

Venerdì, 05 Ottobre 2012 16:17

La riabilitazione

REQUISITI

La persona che è stata condannata con sentenza penale passata in giudicato ha diritto a chiedere la riabilitazione al Tribunale di sorveglianza, cioè la cancellazione del reato d al casellario giudiziario.

Per la legislazione italiana la riabilitazione è possibile solo nel caso in cui chi è stato condannato abbia dimostrato, nel tempo, prove effettive di buona condotta, non abbia commesso altri reati e abbia pagato le spese di giustizia relative al processo penale o l’eventuale risarcimento del danno.

Può essere concessa:

  • quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell'esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
  • il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come indicati nell'art. 99 del Codice Penale;
  • il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro

La riabilitazione non può essereconcessa quando il condannato:

  • è stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
  • non ha compiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle

PROCEDURA

Il Tribunale di Sorveglianza inizia l’esame della domanda e fissa dopo alcuni mesi un’udienza che viene comunicata al richiedente e nella quale è necessario farsi assistere da un Avvocato di fiducia o d’ufficio. In caso di parere positivo, si procede alla cancellazione del reato nell’archivio telematico del Casellario Giudiziale. Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, la stessa non può essere ripropostra.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena d'inammissibilità:

  • certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall'interessato;
  • estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
  • certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
  • certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica;
  • se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa(di non aver nulla a pretendere)

È utile comunicare al Tribunale di sorveglianza notizie o certificazioni relative al motivo per il quale l'interessato intende richiedere la riabilitazione (ad esempio per motivi di lavoro).

BENEFICIO DI LEGGE E REVOCA

Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.
E’ possibile che la pena inflitta non venga eseguita, ad esempio perché viene condonata da un indulto o per altre cause che ne impediscono l’esecuzione. In questi casi il termine per la riabilitazione decorre da quando la pena – che non è stata eseguita – si è estinta. Tuttavia, nel caso di condanna a pena sospesa, il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento il cui il reato si estingue.
Il Tribunale di Sorveglianza decide sulla riabilitazione, tuttavia se è stata comminata la interdizione perpetua dai pubblici uffici, questa rimane per sempre.

Revoca
Nel caso la persona riabilitata commetta un delitto non colposo entro sette anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena piu` grave, la sentenza di riabilitazione viene revocata.

Riferimenti normativi

Fonti: Il tuo diritto, Ristretti

Martedì, 25 Settembre 2012 10:00

Faq Detenuti in uscita

In questa sezione è possibile reperire informazioni approfondite e le risposte ai quesiti più frequenti relativi alla sezione FAMILIARI di zeromandate.org.

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