Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
- limitazioni nella corrispondenza epistolare;
- la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
- il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.In questo caso l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato
Questi provvedimenti, sono adottati con decreto motivato, su richiesta del Pubblico Ministero o su proposta del Direttore dell'istituto, autorità giudiziarie che possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
Riferimenti normativi