IN USCITA

Lunedì, 08 Ottobre 2012 16:40

Direttore penitenziario ed educatori

Tra le figure professionali più specificatamente interne al carcere, in relazione alle misure alternative, di sicurezza o alle sanzioni sostitutive, ricoprono un ruolo fondamentale il Direttore penitenziario e gli educatori.

Lunedì, 08 Ottobre 2012 14:15

Affidamento in prova ai Servizi Sociali

REQUISITI

Considerata la misura alternativa per eccellenza, l’affidamento in prova ai Servizi Sociali, si svolge interamente sul territorio, al di fuori delle mura carcerarie, per un periodo che non superi tre anni.

Può essere concessa ai detenuti che abbiano:

  • da espiare una pena residua non superiore a quattro anni di detenzione, quando nell’anno precedente alla richiesta, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 dell’art. 47 Legge 26 luglio 1975 n. 354.
  • una pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni;
  • un beneficio dall’esecuzione della misura alternativa, in particolar modo contribuendo alla rieducazione e assicurando la prevenzione del pericolo di nuovi reati, dopo un’attenta osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto;
  • tenuto un comportamento tale da ritenere che il godimento della misura alternativa contribuisca alla rieducazione e prevenga nuovi reati da parte del condannato, anche senza procedere all'osservazione in istituto

Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.

Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza. Nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:

  • l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione;
  • l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione;
  • l'assenza di un pericolo di fuga.

Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con l’assunzione dell'impegno a rispettarle:

  • se il condannato è in libertà, davanti al Direttore dell'UEPE;
  • se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario

Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:

  • rapporti con l'UEPE;
  • dimora;
  • libertà di movimento;
  • divieto di frequentare determinati locali;
  • lavoro;
  • divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall'UEPE.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni)
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • conclusione della misura

Mentre può essere revocato nel caso in cui:

  • il comportamento del soggetto sia contrario alla legge o alle prescrizioni dettate;
  • si verifichi la opravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • aiuta il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;
  • controlla la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;
  • svolge azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;
  • riferisce periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed invia allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura;
  • fornisce al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.);
  • prosecuzione della misura

CASI PARTICOLARI

Oltre ai casi sin qui descritti è possibile richiedre l'affidamento in prova terapeutico. Una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:

  • pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a sei anni;
  • il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale stato, e l'andamento del programma concordato.

Se il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Lunedì, 08 Ottobre 2012 13:32

Liberazione condizionale

REQUISITI

La misura consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata. I requisiti per la concessione sono di tipo sia giurdico (quanto periodo di pena si è scontato), sia soggettivi (comporatamento tenuto nel periodo detentivo), nello specifico avere scontato:

  • almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
  • avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
  • avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
  • aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti, se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, tenendo un comportamento adeguato durante la detenzione e assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
I condannati che hanno commesso il reato da minorenni possono chiedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
L'istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della richiesta, la domanda o la proposta di liberazione condizionale.

Una volta deciso sulla concessione o meno della misura, il Tribunale di Sorveglianza comunica l'esito al Magistrato di Sorveglianza ed all'UEPE del luogo dove eventualmente sarà eseguita la libertà vigilata.
Se la liberazione non viene concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

La liberazione condizionale
Si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della liberazione condizionale può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se la persona liberata commette un reato o una contravvenzione della stessa indole;
  • se la persona in misura alternativa trascgredisce gli obblighi previsti dalla libertà vigilata

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), partecipando e svolgendo, oltre gli interventi previsti per il regime di libertà vigilata, alcuni specifici interventi per le persone detenute in attesa della decisione in merito alla richiesta di liberazione condizionale:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità;
  • svolge l’inchiesta di servizio sociale per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza

Riferimenti normativi

Fonte: Ristretti

Giovedì, 04 Ottobre 2012 12:52

Detenzione domiciliare

REQUISITI

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:

  • non esistano i presupposti per accedere all'affidamento in prova al servizio sociale
  • per evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;
  • non si sia stati condannati per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario

Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:

  • in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire

Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:

  • donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
  • padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
  • persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
  • persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
  • persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia

Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:

  • donna incinta (rinvio obbligatorio);
  • donna che ha partorito da meno di sei mesi (rinvio obbligatorio);
  • persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione (rinvio obbligatorio);
  • presentazione di una domanda di grazia (rinvio facoltativo);
  • condizione di grave infermità fisica (rinvio facoltativo);
  • donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre (rinvio facoltativo)

I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza, che è l’organo competente per la concessione della misura alternativa. Nel caso che il richiedente sia in libertà va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando siano presenti i requisiti necessari al godimento della stessa. Quindi lo stesso magistrato trasmetterà immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza, che puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, fissandone le modalità come specificato nel codice di procedura penale.
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.

REVOCA E UEPE

Sospensione e Revoca
Il provvedimento di ordinanza della detenzione domiciliare può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se cessano i requisiti indispensabili per beneficiare della misura;
  • se il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura;
  • se il soggetto viene denunciato per evasione;
  • quando l'UEPE informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura gli aspetti legati all’assistenza del condannato nell’ambiente libero, stabilendo validi collegamenti con i servizi socio assistenziali del territorio;
  • svolge attività di sostegno e di controllo circa l'attuazione del programma

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Mercoledì, 03 Ottobre 2012 17:24

Semilibertà

REQUISITI

Si tratta di una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale, limitato alle ore della giornata in cui vengono svolte attività lavorative o di studio o di volontariato. Può essere concessa ai detenuti che abbiano scontato:

  • almeno metà della pena per i reati minori;
  • due terzi della pena se sia stata applicata la recidiva;
  • aver scontato almeno tre quarti della pena se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario;
  • pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociali;
  • essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato);
  • almeno vent'anni di espiazione della pena in caso di ergastolo

I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.

PROCEDURA E MISURA

Procedura
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale nel caso di detenuti con pena non superiore a sei mesi, mentre per tutti gli altri casi andrà dimostrato di aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento. La richiesta deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza.
Nel caso che il richiedente sia in libertà, l'istanza, corredata dalla documentazione necessaria, va indirizzata al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, il quale la trasmetterà al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza.
Nel caso di persona reclusa, direttamente al Magistrato di Sorveglianza, il quale può trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza, sospendere l'esecuzione (sino alla decisione del Tribunale) in caso di comportamenti tali da determinare la revoca della misura, oppure ordinare la liberazione del condannato.
Nel caso di condannati con pena superiore a tre anni e internati, l'istanza va presentata al Tribunale di Sorveglianza.

La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.

REVOCA E UEPE

Revoca
Il provvedimento di ordinanza della semilibertà può essere revocato dal Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

  • se il soggetto si dimostra non idoneo alla misura o se il soggetto si assenta dall’Istituto senza un giustificato motivo per non più di 12 ore;
  • sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia decadere i requisiti per l'ammissione, il Magistrato di Sorveglianza (trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni) in questo caso può anche decidere per la sospensione;
  • se l'internato si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo

Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:

  • partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità (per persone detenute) o svolge l’inchiesta di servizio sociale (per soggetti in libertà) per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza;
  • cura la vigilanza e l’assistenza del condannato nell’ambiente libero;
  • collabora con la Direzione dell’Istituto, che rimane titolare della responsabilità del trattamento;
  • riferisce periodicamente al Direttore dell’Istituto di pena sull’andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del condannato;
  • fornisce al Direttore dell’Istituto ogni informazione rilevante ai fini di un’eventuale modifica del programma di trattamento

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Lunedì, 24 Settembre 2012 15:09

Lavoro

IL LAVORO IN CARCERE

L’Ordinamento penitenziario italiano individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato è assicurata un’occupazione lavorativa.
Il lavoro all’interno degli istituti penitenziari è obbligatorio, remunerato e non deve avere carattere afflittivo. Non deve essere un inasprimento della pena e l’istituzione carceraria deve favorire la destinazione dei detenuti al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. E’ possibile per gli istituti stipulare rapporti con aziende pubbliche o private convenzionate e con enti al fine di istituire all'interno degli istituti lavorazioni organizzate o corsi di formazione professionale.

Il rapporto di lavoro prevede le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato, ed il compenso economico è calcolato in base alla quantità e alla qualità di lavoro prestato, in misura non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali.

Il lavoro penitenziario si svolge prevalentemente in tre modalità, quali il lavoro "domestico", alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e finalizzato all'espletamento dei servizi d'istituto; il lavoro su base industriale, consistente nelle cosiddette "lavorazioni", organizzate e gestite dall'amministrazione penitenziaria o da imprenditori esterni; e il lavoro al di fuori dell'istituto penitenziario, attraverso l'ammissione al beneficio del lavoro all'esterno art. 21 dell'Ordinamento penitenziario.

Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro, con l'esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza, al lavoro si tiene conto:

  • dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento;
  • dei carichi familiari;
  • della professionalità;
  • delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui i detenuti potranno dedicarsi dopo la dimissione

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia; L'altro diritto

ART. 21

Il lavoro all'esterno per persone private delle libertà personali è permesso, secondo quanto disposto dall'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario. Detenuti e internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti nel proprio trattamento esecutivo.

Nel caso di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni.

Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

L’ammissione avviene esclusivamente su autorizzazione della competente autorità giudiziaria e il beneficio diviene esecutivo solo dopo l’approvazione del Magistrato di Sorveglianza.

Nel caso non sussistono motivi di sicurezza le persone assegnate al lavoro esterno possono recarsi sul luogo di lavoro senza scorta.

C. C. TORINO

All'interno della Casa Circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno” sono previste, tra le altre, le seguenti mansioni:

  • cucinieri;
  • barbieri;
  • addetti alla lavanderia;
  • spesini (addetti spesa detenuti);
  • piantoni (assistenza infermi);
  • portavitti;
  • scopini (addetti alle pulizie);
  • M.O.F. (Manutenzione Ordinaria Fabbricati: i lavoratori edili, idraulici ed elettrici necessari alla manutenzione dei fabbricati);
  • giardinieri;
  • scrivani.

Per esservi ammessi è necessario compilare un apposito modulo che gli addetti all’Ufficio Pratiche detenuti, utilizzeranno per redigire le graduatorie di attesa.

Per quel che concerne le cosiddette "lavorazioni" in data 9 settembre 2009 è stato firmato un "Protocollo d'intesa finalizzato allo sviluppo delle attività produttive all'interno della Casa Circondariale - Lorusso e Cutugno", tra la direzione e una serie di cooperative. Allo stato attuale le cooperative presenti sono:

Impegno sociale e qualità si fondono nel progetto “Liberamensa” avviato nel 2008 dalla cooperativa Ecosol all’interno del carcere di Torino con l’obiettivo di dare formazione e lavoro ai detenuti nel settore della ristorazione. Con la supervisione e la formazione di cuochi e pasticceri esperti, soci della cooperativa, i detenuti assunti, con applicazione del CCNL di categoria presso la cucina del carcere, si occupano della preparazione dei pasti per l’Istituto e di tutte le preparazioni destinate all’esterno. Privati e organizzazioni possono rivolgersi a Liberamensa per acquistare prodotti di pasticceria e gastronomia e per servizi di catering e coffee break in occasione di rinfreschi e cerimonie. La creazione di “veri” posti di lavoro all’interno del carcere rappresenta una possibilità concreta offerta ai detenuti nel percorso di riabilitazione. Oltre all’occupazione del “tempo” in modo attivo, il lavoro intramurario consente di percepire un reddito, di usufruire di un percorso formativo specifico in un settore che offre possibilità di occupazione all’esterno.

Contatti
Sede legale: Via Lulli, 8 - 10148 Torino
Tel.: 320 0195858
E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sito:www.liberamensa.org

ETA BETA s.c.s, è una realtà torinese del no-profit, è una cooperativa Sociale di tipo B, nata nel 1987. I servizi informatici sono la leva con cui sperimentare uno sviluppo di servizi e prodotti innovativi, nonché un inserimento lavorativo che privilegi la centralità della persona. Nel 2002 la Direzione della Casa Circondariale di Torino consente l’avvio di un laboratorio interno nel quale svolgere attività produttive legate all’imputazione dei dati, al trattamento documentale, alla scansione, ad attività di raccolta dati, alla produzione di e-book, ai servizi editoriali e ad attività di web content e web marketing. Un’opportunità dove le persone detenute possono sperimentarsi in attività lavorative apprendendone i passaggi, attraverso la guida del personale esterno della Cooperativa, questo consente loro di avere un regolare stipendio, e di progettare un percorso di uscita dal carcere con una possibilità concreta di inserimento lavorativo.

Contatti
Lungo Dora Voghera, 22 - 10153 Torino
Tel.: 011 8100211
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sito: www.etabeta.it

Nata nel 2007 all’interno di un più ampio progetto promosso dal Comune di Torino e denominato “Le Virtù del Lavoro”, Extraliberi si prefigge l’ambizioso obiettivo di sviluppare nuove sinergie e una più fertile integrazione tra carcere e territorio. L’espressione più concreta di questo progetto è il laboratorio di serigrafia e di stampa digitale, una piccola realtà imprenditoriale nella quale lavora attualmente un gruppo di detenuti del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, impegnati nella personalizzazione su commissione di T-shirt, polo, felpe, cappellini, borse, abbigliamento sportivo e da lavoro.

Contatti
Via Giovanni Zambelli, 2 - 10137 Torino
Tel: 349 7522540
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sito: www.extraliberi.it

L’idea forza del progetto di Pausa Cafè è la realizzazione, in carcere, di produzioni agro alimentari che rispondano a requisiti di eccellenza organolettica, ambientale e sociale. Il progetto si è incentrato inizialmente su caffè, cacao e birra realizzati presso gli istituti di pena di Torino e Saluzzo. È stato così creato un partenariato internazionale tra produttori di caffè e cacao, trasformatori e consumatori che consente l’acquisto di prodotti di eccellenza ad un prezzo equo. Il tutto migliorando le condizioni di vita dei contadini e generando opportunità di inserimento lavorativo intra moenia per i detenuti partecipanti al progetto. Al fine di favorire il reinserimento a fine pena si è quindi sviluppata l’ attività di ristorazione eticamente orientata, con l’obbiettivo di rompere il circolo vizioso di marginalità > detenzione > marginalità > recidiva. E’ nato così a Grugliasco il “Bistro di Pausa Cafè”.

Contatti
Via Narzole, 1 - 10126 Torino
Tel.: 011 19506842
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Sito:www.pausacafe.org

La cooperativa gestisce la lavanderia industriale in funzione all’interno della Casa circondariale di Torino. La lavanderia ha commesse esterne con strutture pubbliche e private e serve alcune strutture alberghiere per il lavaggio di lenzuola e asciugamani.

Contatti
Via C. Brunetto, 110 Fraz. Ceretts - 10077 S10077 San Maurizio C.se (TO)
Tel.: 011 9279996
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Fonte: Camera di Commercio di Torino

C. C. IVREA

Sono presenti attività gestite direttamente dall'amministrazione penitenziaria per quel che riguarda lavorazioni tipografiche, con impiego di personale con turnazione giornaliera; e gestite da terzi per l'orticoltura in serra.

Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale del Ministero della Giusizia "Schede trasparenza istituti penitenziari - pubblicazione del 19 maggio 2016"

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_2.page

Fonte: Ministero della Giustizia

Martedì, 18 Settembre 2012 15:04

La "domandina" e le richieste

Il mezzo con cui una persona reclusa può comunicare con la Direzione dell’istituto è la “domandina semplice”, un modello prestampato che permette di richiedre le autorizzazioni più varie e di dialogare con tutte le aree della struttura a seconda della necessità.

Giovedì, 13 Settembre 2012 18:00

Norme di comportamento (sanzioni)

La quotidianità all’interno di un carcere è disciplinata dall’ordinamento penitenziario, dal suo regolamento di esecuzione e dal regolamento interno.

Lunedì, 10 Settembre 2012 10:00

Indicazioni utili per la ricerca di un lavoro

LAVORO

Il lavoro è presupposto essenziale per avere un'opportunità tangibile di integrazione nella società una volta scontata la pena. La persona in fine pena o appena uscita dal carcere, può rivolgersi a un’insieme di Servizi che si occupano di Politiche Attive del Lavoro, sia istituzionali, sia del privato sociale, per poter avviare un proprio progetto occupazionale.
Progetto che prevede quale prima azione da compiere l’iscrizione alle liste di disoccupazione c/o il Centro per l’Impiego (CPI) competente per il territorio d’appartenenza.
Per poter iscriversi c/o un Centro per l’Impiego i documenti necessari sono:

  • documento d'identita valido;
  • codice fiscale;
  • autocertificazione di altri titoli (titoli di studio, formazione professionale, ecc...);
  • permesso di soggiorno per gli stranieri

Le pratiche sono personali, quindi è sempre richiesta la presenza dell'interessato. Sono previste deleghe solo per casi particolari di impedimento giustificato ed involontario.(es. detenuti, disabili fisici gravi).
Ci si può iscrivere solo in un Centro per l'Impiego che si trova nel territorio in cui è domiciliata la persona interessata.

Altresì avere la possibilità di svolgere un lavoro può rivelarsi utile per ottenere alcune misure alternative alla pena (affidamento in prova, semilibertà).

agenziapiemontelavoro.it

CPI

Di seguito sono indicate le informazioni di contatto di tutti i CPI della Città Metropolitana di Torino in capo all'APL Agenzia Piemonte Lavoro.

I Centri per l’impego attualmente ricevono solo su appuntamento e solo  per le procedure che possono essere svolte esclusivamente di persona. È possibile fissare un appuntamento tramite telefono o e-mail. I numeri di telefono dei centri di Torino, Ciriè, Moncalieri, Carmagnola, Orbassano, Susa sono stati attivati appositamente per il periodo di emergenza sanitaria.

  • TORINO
    Via Bologna, 153 - 10154
    Tel.: 339 2921060 - 339 2901883 - 339 2920794
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    Via Castelgomberto, 75 - 10136
    Tel.: 011 86141(11)-(12) - 334 1009452 - 339 2901440
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  • CHIERI
    Via Vittorio Emanuele II, 1 - 10023 (TO)
    Tel.: 011 9403711
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  • CHIVASSO
    Lungo Piazza d'Armi, 6 - 10034 (TO)
    Tel.: 011 9177411
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  • CIRIE'
    Via Banna, 14 - 10073 (TO)
    Tel.: 011 9225111 – 334 1039388 – 339 2901881 – 011 9225108
    E-mailQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • CUORGNE'
    Via Ivrea, 100 (ex Manifattura) - 10082 (TO)
    Tel.: 0124 605411
    E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • IVREA
    C.so Vercelli, 138 - 10015 (TO)
    Tel.: 0125 235911 (-21)
    E-mailQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • MONCALIERI
    C.so Savona, 10/D - 10024 (TO)
    Tel.: 338 4701303 - 338 4701570
    E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

    Piazza IV Martiri 22 (sede decentrata di Carmagnola)
    Tel: 338 4701303 - 338 4701570
    E-mail:
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  • ORBASSANO
    Strada Rivalta, 14 - 10043 (TO)
    Tel.: 3341039676
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  • PINEROLO
    C.so Torino, 324 - 10064 (TO)
    Tel.: 0121 325711
    E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • RIVOLI
    Via Dora Riparia, 4 - Cascine Vica 10090 (TO)
    Tel.: 011 9505211 (-200)
    E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • SETTIMO TORINESE
    Via Roma, 3 - 10036 (TO)
    Tel.: 011 8169611
    E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • SUSA
    Via Martiri della Libertà, 6 - 10059 (TO)
    Tel.: 3341038849
    E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • VENARIA REALE
    Via Leonardo da Vinci, 50 - 10078 (TO)
    Tel.: 011 4596511 (dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 17,00), 3341038807 (venerdì dalle 9,00 alle 12,30)
    E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Agenzia Piemonte Lavoro

S. A. L. SERVIZI ACCREDITATI AL LAVORO

Sul territorio della Regione Piemonte sono attivi i Servizi al Lavoro, accreditati dall'Ente stesso, a cui è possibile rivolgersi gratuitamente per essere accompagnati nel percorso di orientamento e ricerca attiva di un impiego.

Al seguente link è possibile scaricare l'ultimo file aggiornato della Regione in formato excel

Fonte: Regione Piemonte

COMUNE DI TORINO

Il Centro Lavoro Torino è uno spazio di ascolto, informazione e orientamento su percorsi lavorativi, professionali e formativi, aperto a tutti i cittadini.

SERVIZI

  • consultazione gratuita di riviste e materiali informativi utili per la ricerca autonoma del lavoro;
  • affiancamento nell'utilizzo dei pc per la ricerca del lavoro;
  • servizi personalizzati di consulenza, counselling e orientamento;
  • supporto nella redazione del curriculum;
  • bilancio di competenze;
  • seminari e incontri periodici con esperti del mondo del lavoro;
  • servizi per l'autoimpiego e le microimprese: orientamento e consulenza sugli strumenti di finanziamento esistenti nel settore (leggi regionali e nazionali);
  • sostegno alla ricollocazione e alla continuità lavorativa per i lavoratori in situazione di precarietà occupazionale o in transito da un'occupazione all'altra, in mobilità o in CIGS senza possibilità di rientro.

Contatti
Via Carlo Del prete, 79 – 10137 Torino (TO)
Tel.: 011 01134245 – 011 01134250
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (solo tramite telefono, mail o videochiamata Meet)
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Comune Torino

Caratteristiche e competenze
L’UEPE (ex-CSSA, Centri di Servizio Sociale per Adulti) cura l’applicazione ed esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza. E’ rivolto ai cittadini, di età superiore ai 18 anni, condannati ad uno o più reati e nelle seguenti condizioni:

  • stanno scontando una condanna in carcere o sul territorio attraverso le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, semilibertà e detenzione domiciliare)
  • sono in attesa che il Tribunale di Sorveglianza decida se concedere o meno la possibilità di scontare la condanna fuori dal carcere, presso un domicilio segnalato dal condannato

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