Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, tenendo un comportamento adeguato durante la detenzione e assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
I condannati che hanno commesso il reato da minorenni possono chiedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione.
Una volta deciso sulla concessione o meno della misura, il Tribunale di Sorveglianza comunica l'esito al Magistrato di Sorveglianza ed all'UEPE del luogo dove eventualmente sarà eseguita la libertà vigilata.
Se la liberazione non viene concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
La liberazione condizionale
Si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), partecipando e svolgendo, oltre gli interventi previsti per il regime di libertà vigilata, alcuni specifici interventi per le persone detenute in attesa della decisione in merito alla richiesta di liberazione condizionale:
Riferimenti normativi
Fonte: Ristretti
La libertà vigilata può essere concessa nei seguenti casi:
Per l'ammissione possono essere competento o il giudice che infligge la condanna principale, in alcuni casi, in altri il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del condannato. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.
Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Le prescrizioni sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza, che può successivamente modificarle o limitarle. Tra gli obblighi rientrano:
Trasgressioni
Se la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta e nel caso che quest'ultima non venga saldata, o la trasgressione sia di particolare gravità o ripetuta sostituire alla libertà vigilata l’assegnazione ad una colonia agricola, o ad una casa di lavoro.
Riferimenti normativi
Fonti: Ristretti
I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia