Può essere concessa ai detenuti che abbiano:
Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza. Nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.
Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con l’assunzione dell'impegno a rispettarle:
Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:
A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall'UEPE.
Mentre può essere revocato nel caso in cui:
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che estingue la pena e ogni altro effetto penale.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:
Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale stato, e l'andamento del programma concordato.
Se il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione.
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, tenendo un comportamento adeguato durante la detenzione e assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
I condannati che hanno commesso il reato da minorenni possono chiedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione.
Una volta deciso sulla concessione o meno della misura, il Tribunale di Sorveglianza comunica l'esito al Magistrato di Sorveglianza ed all'UEPE del luogo dove eventualmente sarà eseguita la libertà vigilata.
Se la liberazione non viene concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
La liberazione condizionale
Si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), partecipando e svolgendo, oltre gli interventi previsti per il regime di libertà vigilata, alcuni specifici interventi per le persone detenute in attesa della decisione in merito alla richiesta di liberazione condizionale:
Riferimenti normativi
Fonte: Ristretti
Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:
Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:
Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:
Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:
I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.
Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia