Tra le figure professionali più specificatamente interne al carcere, in relazione alle misure alternative, di sicurezza o alle sanzioni sostitutive, ricoprono un ruolo fondamentale il Direttore penitenziario e gli educatori.
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, tenendo un comportamento adeguato durante la detenzione e assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
I condannati che hanno commesso il reato da minorenni possono chiedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione.
Una volta deciso sulla concessione o meno della misura, il Tribunale di Sorveglianza comunica l'esito al Magistrato di Sorveglianza ed all'UEPE del luogo dove eventualmente sarà eseguita la libertà vigilata.
Se la liberazione non viene concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
La liberazione condizionale
Si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), partecipando e svolgendo, oltre gli interventi previsti per il regime di libertà vigilata, alcuni specifici interventi per le persone detenute in attesa della decisione in merito alla richiesta di liberazione condizionale:
Riferimenti normativi
Fonte: Ristretti
I detenuti per “reati associativi” possono essere ammessi solo se collaborano con la giustizia; per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Chi è evaso, oppure ha avuto la revoca di una misura alternativa, non può essere ammesso alla semilibertà per 3 anni. Non vi può essere ammesso per 5 anni nel caso abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
La semilibertà
Ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio, che il Direttore dell’Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall’arrivo dell’ordinanza.
Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il condannato dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività esterne. Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell’Istituto di pena.
Il rientro serale in carcere è obbligatorio, tranne che nei periodi in cui si fruisce di permessi. Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui, che vengono fruite in regime di libertà vigilata.
Se l'ammissione riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
L’ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti la libertà di professare la propria fede, di “istruirsi” nella propria religione e di praticarne il culto, purché riti e celebrazioni siano compatibili con l’ordine e la sicurezza e non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle legge. Assicurando la presenza di un cappellano e della celebrazione del culto cattolico e permettendo l’accesso agli istituti, con autorizzazione del direttore, a ministri di altri culti.
La normativa nazionale e l’Ordinamento penitenziario prevedono la presenza di un Presidio sanitario in ciascun istituto, in base al numero di detenuti, o alla tipologia della struttura i livelli di assistenza variano:
Se le cure non possono essere prestate dai servizi sanitari degli istituti dove la persona privata della libertà è reclusa, gli stessi devono essere trasferiti in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura. Al contempo sono previsti in alcuni centri clinici, reparti specifici per la cura delle malattie infettive.
La compatibilità tra detenzione e stato di salute, può essere un criterio per ottenere la sospensione della pena obbligatoria, nei casi di:
facoltativa quando:
La cura del detenuto tossicodipendente rientra nelle specifiche competenze del Servizio sanitario nazionale e, nella maggior parte degli istituti penitenziari, i Ser.T. assicurano da tempo specifici servizi. Al momento dell’ingresso in carcere l’eventuale segnalazione di dipendenza viene comunicata al Ser.T. E’ prevista in istituto la possibilità di visita da parte di operatori di comunità con cui si è in contatto, previa richiesta al Direttore, specificandone i nominativi.
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia; Garante dei detenuti, Comune di Torino
Tra le attività svolte da medici incaricati sono compresi, tra gli altri, i seguenti servizi:
Presso la casa circondariale di Torino è attivo un servizio infermieristico, in cui operano infermieri professionali dell'Amministrazione e di infermieri professionali convenzionati.
Fonte: Casa circondariale di Torino
Viene garantita la continuità assistenziale con la presenza di personale medico che riescono a coprire le 24 ore. Il personale infermieristico è presente dalle 8.00 alle 20.00.
Gli specialisti presenti sono: Infettivologo, chirurgo, dentista, psichiatra. L’istituto è dotato di uno studio attrezzato per cure odontoiatriche e di una saletta chirurgica per piccoli interventi. Vi sono a disposizione in istituto 2 defibrillatori e 1 strumento per ECG.
Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.
http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea
Fonte: Associazione Antigone
Tutte le altre visite specialistiche si svolgono all'esterno (soprattutto in caso dei frequenti traumi).
La visita di primo ingresso si svolge generalmente entro 24 ore per verificare l'eventualità di terapie in corso e garantire la continuità. Su proposta vengono effettuati esame delle urine e test TBC, epatite, HIV.
Se durante la visita emergono problematiche borderline viene chiamato lo psichiatra.
Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data novembre 2015.
http://www.ragazzidentro.it/istituto/torino/
Fonte: Associazione Antigone
Il diritto garantisce alla persona privata della libertà sei colloqui visivi al mese, della durata di un’ora ciascuno, con familiari e conviventi.
Il mezzo con cui una persona reclusa può comunicare con la Direzione dell’istituto è la “domandina semplice”, un modello prestampato che permette di richiedre le autorizzazioni più varie e di dialogare con tutte le aree della struttura a seconda della necessità.
L’ingresso in carcere comporta il ritiro, durante la perquisizione in casellario, del denaro e degli oggetti di valore, come collane, orologi, nonchè di quelli non consentiti. Quanto prelevato alla persona viene depositato e custodito in cassaforte.
La quotidianità all’interno di un carcere è disciplinata dall’ordinamento penitenziario, dal suo regolamento di esecuzione e dal regolamento interno.
Settore direttivo, così composto:
Area trattamento penitenziario
Polizia penitenziaria
La sicurezza fa capo alla polizia penitenziaria, di cui fanno parte, tra gli altri, il comandante, gli agenti di custodia addetti alla sorveglianza, i capiposto, corpo di polizia posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. La Polizia Penitenziaria garantisce la sicurezza e le condizioni di legalità all'interno degli istituti penitenziari e collabora alle attività di reinserimento sociale delle persone condannate
Fonte: Casa circondariale di Torino
Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 5 luglio 2012.
Fonte: Associazione Antigone
Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 5 luglio 2012.
Fonte: Associazione Antigone