IN USCITA

Mercoledì, 24 Ottobre 2012 15:04

Detenuti in entrata

Una pubblicazione in Pdf per conoscere la “burocrazia”, gli uffici e il sistema regolamentare penitenziario, nonché gli aspetti quotidiani, che una persona reclusa si trova a dover affrontare, orientandosi tra i diritti e i doveri comportamentali, che accompagnano la vita detentiva fino alla scarcerazione.

Giovedì, 18 Ottobre 2012 14:51

Assistenza legale

Al momento la lista, comprende riferimenti inerenti il comune di Torino.

Venerdì, 05 Ottobre 2012 16:17

La riabilitazione

REQUISITI

La persona che è stata condannata con sentenza penale passata in giudicato ha diritto a chiedere la riabilitazione al Tribunale di sorveglianza, cioè la cancellazione del reato d al casellario giudiziario.

Per la legislazione italiana la riabilitazione è possibile solo nel caso in cui chi è stato condannato abbia dimostrato, nel tempo, prove effettive di buona condotta, non abbia commesso altri reati e abbia pagato le spese di giustizia relative al processo penale o l’eventuale risarcimento del danno.

Può essere concessa:

  • quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell'esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta;
  • il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come indicati nell'art. 99 del Codice Penale;
  • il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro

La riabilitazione non può essereconcessa quando il condannato:

  • è stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
  • non ha compiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle

PROCEDURA

Il Tribunale di Sorveglianza inizia l’esame della domanda e fissa dopo alcuni mesi un’udienza che viene comunicata al richiedente e nella quale è necessario farsi assistere da un Avvocato di fiducia o d’ufficio. In caso di parere positivo, si procede alla cancellazione del reato nell’archivio telematico del Casellario Giudiziale. Se la richiesta e' respinta per difetto del requisito della buona condotta, la stessa non può essere ripropostra.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena d'inammissibilità:

  • certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall'interessato;
  • estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
  • certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
  • certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica;
  • se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa(di non aver nulla a pretendere)

È utile comunicare al Tribunale di sorveglianza notizie o certificazioni relative al motivo per il quale l'interessato intende richiedere la riabilitazione (ad esempio per motivi di lavoro).

BENEFICIO DI LEGGE E REVOCA

Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.
E’ possibile che la pena inflitta non venga eseguita, ad esempio perché viene condonata da un indulto o per altre cause che ne impediscono l’esecuzione. In questi casi il termine per la riabilitazione decorre da quando la pena – che non è stata eseguita – si è estinta. Tuttavia, nel caso di condanna a pena sospesa, il termine per poter chiedere la riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e non dal momento il cui il reato si estingue.
Il Tribunale di Sorveglianza decide sulla riabilitazione, tuttavia se è stata comminata la interdizione perpetua dai pubblici uffici, questa rimane per sempre.

Revoca
Nel caso la persona riabilitata commetta un delitto non colposo entro sette anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni, od un'altra pena piu` grave, la sentenza di riabilitazione viene revocata.

Riferimenti normativi

Fonti: Il tuo diritto, Ristretti

Martedì, 18 Settembre 2012 15:55

Telefonate

FAMILIARI E CONGIUNTI

L'ordinamento penitenziario prevede per la persona detenuta il diritto a telefonare ai familiari e ai conviventi, per la durata di dieci minuti, una volta alla settimana. Eccezione alla norma è rappresentata dalle persone private della libertà per reati previsti dal primo comma dell’art. 4bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali hanno diritto a due telefonate al mese complessive. La telefonata si può effettuare tutti i giorni, compresi i festivi.

Le telefonate sono possibili soltanto per utenze fisse, sempre dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione, da richiedere da parte dalla persona reclusa all’autorità competente:

  • il Direttore del carcere per i condannati;
  • l’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
  • il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto)

Ottenute le autorizzazioni necessarie bisogna compilare un apposito modulo, disponibile presso l’Ufficio Comando, e presentare la documentazione richiesta (stato di famiglia, copia del contratto o della bolletta telefonica).

La circolare del 26 aprile 2010 della Direzione generale detenuti e trattamento, ha introdotto la possibilità di chiamare i telefoni cellulari per detenuti comuni di media sicurezza che non abbiano effettuato nè colloqui visivi, né telefonici per un periodo di almeno quindici giorni e che abbiano dichiarato di poter mantenere contatti con i propri familiari solo attraverso telefonate verso utenza mobile.

Nel caso di cittadini stranieri la procedura può risultare più lunga in quanto, il carcere dovrà acquisire una dichiarazione del Consolato che attesti il grado di parentela, mentre per i cittadini extracomunitari, gli stessi potranno essere ammessi alle telefonate soltanto attestando la regolarità nel territorio italiano (il permesso di soggiorno oppure il visto di ingresso). La persona stranierà dovrà indicare nella domandina la lingua utilizzata durante la telefonata.

In occasione del proprio trasferimento in altro Istituto, la persona con problemi di giustizia è autorizzata ad effettuare una telefonata. E’ consigliabile richiedere l’autorizzazione alla corrispondenza telefonica anche se si proviene da un altro carcere dove già si era autorizzati.

Consulta la sezione di Zeromandate dedicata agli orari per le visite delle Case Circondariali di Torino e Ivrea

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

TERZE PERSONE

Le eventuali richieste per telefonare a terze persone, cioè diverse dai familiari e conviventi, potranno essere autorizzate solo se sussistono ragionevoli e verificati motivi, previa istanza scritta all'autorità competente:

  • il Direttore del carcere per i condannati;
  • l’Autorità Giudiziaria per i detenuti in attesa di giudizio di primo grado;
  • il Magistrato di Sorveglianza per gli appellanti e i ricorrenti (alcuni Magistrati di Sorveglianza delegano a questo compito il Direttore dell’istituto).

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

AVVOCATI

La persona priva della libertà che intende conferire telefonicamente con il proprio avvocato deve essere regolarmente autorizzata dall’Autorità Giudiziaria sino alla sentenza di primo grado e dal Magistrato di sorveglianza in tutti gli altri casi. Il modulo è reperibile in carcere, presso l’ufficio Comando.

C. C. TORINO

É in vigore il sistema di chiamata con scheda telefonica personale prepagata. Un apparecchio telefonico dotato di un sensore che rileva i dati dell’utente consentendo a quest’ultimo di digitare in assoluta autonomia il numero che si vuole chiamare (solo i numeri telefonici autorizzati con apposita richiesta per ricaricare la scheda), senza l’intermediazione del centralino interno.

Riferimenti normativi

Fonte: Ministero della Giustizia

Giovedì, 13 Settembre 2012 15:37

Nomina dell'avvocato

Una delle principali forme di tutela previste dalla Legge italiana (sancita dalla Costituzione italiana) per garantire i diritti delle persone imputate di un reato è la nomina dell’avvocato, che ha diritto a incontrare e parlare in carcere con il proprio assistito, negli orari e nei luoghi a questo adibiti.

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