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Pene accessorie

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Sono le pene che seguono automaticamente alla condanna penale, sono previste sia per la commissi0ne di reati, sia per contravvenzioni:

 Per i delitti consistono in:

  • interdizione dai pubblici uffici: il condannato viene privato del diritto di elettorato attivo e passivo e di ogni altro diritto politico, da ogni pubblico ufficio e di ogni incarico. Può essere temporanea (ha una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni) o perpetua (consegue alla reclusione non inferiore a cinque anni);
  • interdizione da una professione o da un’arte: consiste nella perdita della capacità di esercitare, per tutto il tempo dell’interdizione, una professione o un’arte per cui è necessario uno speciale permesso o abilitazione. Non può avere una durata inferiore a un mese né superiore a cinque anni. Decorso il periodo di interdizione, le licenze e/o i permessi possono essere dal soggetto riottenuti;
  • interdizione legale: è la pena accessoria per i delitti di maggiore gravità che priva il condannato della capacità di agire. Salvo che il Giudice disponga diversamente, tale misura priva anche della capacità genitoriale. È automatica con la condanna alla pena dell’ergastolo e della reclusione non inferiore a cinque anni;
  • interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: la sanzione è stata introdotta al fine di aumentare il peso sanzionatorio a quei reati tipici dei cd. colletti bianchi ovvero quei reati strettamente legati all’esercizio di un’attività imprenditoriale. La sua durata è connessa alla durata della pena principale;
  • incapacità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni: comporta l’incapacità di concludere contratti con la PA salvo che per ottenere servizi di pubblica utilità;
  • decadenza dalla potestà genitoriale: comporta la decadenza dalla potestà dei genitori nonché di ogni altro diritto sui figli che spetta al genitore. Viene prevista automaticamente con la pena dell’ergastolo e con quella della reclusione per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni

Per le contravvenzioni sono previste:

  • sospensione dall’esercizio di una professione o un’arte: contrariamente alla interdizione dall’esercizio di una professione la misura si limita alla sospensione della capacità di esercitare una professione. Non può avere una durata inferiore a quindici giorni e superiore a due anni;
  • sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese: la sanzione è stata introdotta al fine di aumentare il peso sanzionatorio a quei reati tipici dei cd. colletti bianchi ovvero quei reati strettamente legati all’esercizio di un’attività imprenditoriale. Non può avere una durata inferiore a quindici giorni e superiore a due anni

La pena accessoria comune sia ai delitti che alle contravvenzioni, è quella relativa alla pubblicazione della sentenza di condanna. La misura viene disposta dal Giudice in sentenza che può ordinare la pubblicazione in uno o più giornali a spese del condannato.
In caso di ergastolo la sentenza viene pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello in cui fu commesso il delitto e in quello in cui il condannato aveva l’ultima residenza.

Riferimenti normativi

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