REQUISITI
La misura consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata. I requisiti per la concessione sono di tipo sia giurdico (quanto periodo di pena si è scontato), sia soggettivi (comporatamento tenuto nel periodo detentivo), nello specifico avere scontato:- almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni;
- avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata;
- avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo;
- aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti, se si tratta di un condannato per delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario
Il detenuto – per usufruirne – deve aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, tenendo un comportamento adeguato durante la detenzione e assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
I condannati che hanno commesso il reato da minorenni possono chiedere la liberazione condizionale in qualunque momento dell'esecuzione.
PROCEDURA E MISURA
ProceduraL'istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza, che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della richiesta, la domanda o la proposta di liberazione condizionale.
Una volta deciso sulla concessione o meno della misura, il Tribunale di Sorveglianza comunica l'esito al Magistrato di Sorveglianza ed all'UEPE del luogo dove eventualmente sarà eseguita la libertà vigilata.
Se la liberazione non viene concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima di sei mesi dalla data in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.
La liberazione condizionale
Si conclude automaticamente una volta trascorso il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca
REVOCA E UEPE
RevocaIl provvedimento di ordinanza della liberazione condizionale può essere sospeso dal Magistrato di Sorveglianza con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:
- se la persona liberata commette un reato o una contravvenzione della stessa indole;
- se la persona in misura alternativa trascgredisce gli obblighi previsti dalla libertà vigilata
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), partecipando e svolgendo, oltre gli interventi previsti per il regime di libertà vigilata, alcuni specifici interventi per le persone detenute in attesa della decisione in merito alla richiesta di liberazione condizionale:
- partecipa al gruppo per l’osservazione scientifica della personalità;
- svolge l’inchiesta di servizio sociale per elaborare la relazione di sintesi, da inviare al Tribunale di Sorveglianza
Riferimenti normativi
Fonte: Ristretti