Sanzioni sostitutive

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LA LIBERTA' CONTROLLATA

Le sanzioni sostitutive rappresentano uno strumeno alternativo alla pena detentiva nei casi di minore allarme sociale.

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata quando:

  • ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi

Il Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le pene pecuniarie:

  • la multa per un periodo massimo di un anno e l'ammenda di sei mesi, dopo che abbia accertato una situazione di insolvibilità da parte del condannato

La libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), nel caso sia il Magistrato di Sorveglianza a disporla è lui stesso a determinare le modalità della libertà controllata, sentendo il condannato stesso ed acquisendo informazioni anche tramite l' U.E.P.E.

PROCEDURA E SANZIONE

Se il condannato è detenuto copia dell'ordinanza va trasmessa al direttore dell'Istituto di pena che informa gli organi di polizia della dimissione, la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno successivo alla dimissione.
I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni della pena per motivi di studio, lavorativi o familiari per non più di sette giorni. Nel caso si usufruisca di una pena sostitutiva non è possibile ottenere le misure alternative alla detenzione.
Alla persona in stato di libertà controllata sono imposte prescrizioni, da parte del Magistrato di Sorveglianza, idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati come:

  • divieto di allontanarsi dal comune di residenza salvo autorizzazione;
  • obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza territorialmente competente;
  • divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;
  • sospensione della patente di guida, qualora sia necessaria per l'attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione;
  • ritiro del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
  • obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di esecuzione della pena sostitutiva e delle eventuali modificazioni

Gli organi competenti per il controllosono l'Ufficio di pubblica sicurezza o il comando dell'Arma dei carabinieri.

REVOCA E UEPE

Particolare importanza nell'applicazione della sanzione sostitutiva è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) in quanto:

  • svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato

Revoca
Nel caso di violazione delle prescrizioni, la Pubblica Sicurezza informa il Magistrato di Sorveglianza e questi, a sua volta, il Tribunale di Sorveglianza, che può convertire la libertà controllata in:

  • se la libertà controllata è stata concessa in sostituzione di pene detentive brevi: il resto della pena si converte nella pena detentiva sostituita;
  • se la libertà controllata è una conseguenza della conversione di una pena pecuniaria: la parte ancora da eseguire viene convertita in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda),
  • notifica di un ordine di carcerazione o di consegna;
    arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza

Riferimenti normativi

Fonti: Ministero di Giustizia

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