L'ordinamento penitenziario prevede per la persona detenuta il diritto a telefonare ai familiari e ai conviventi, per la durata di dieci minuti, una volta alla settimana. Eccezione alla norma è rappresentata dalle persone private della libertà per reati previsti dal primo comma dell’art. 4bis della Legge 26 luglio 1975, n. 354, i quali hanno diritto a due telefonate al mese complessive.
Nel caso di persona privata della libertà dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, il familiare deve essere invece autorizzato direttamente dal direttore dell'istituto. Autorizzazione per la quale la persona reclusa deve fare apposita richiesta, specificando i motivi per i quali richiede il colloquio, utilizzando un modulo prestampato da richiedersi all'interno dell'istituto penitenziario, presso l’Ufficio Comando. Il modulo dovrà essere inviato al Direttore, indicando i dati anagrafici completi della persona che si presenterà al colloquio. Solo dopo una serie dei controlli verrà notificata al detenuto l’autorizzazione oppure il diniego ai colloqui.
Modulo Richiesta Colloqui da far compilare alla persona privata della libertà
I permessi possono essere di tipo:
Riferimenti normativi
Fonte: Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Riferimenti normativi
Fonte: Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino
Riferimenti normativi
Fonte: Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Torino