Può essere concessa ai detenuti che abbiano:
Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previstI
I detenuti per reati associativi possono essere ammessi all’affidamento ai servizi sociali solo se collaborano con la giustizia; i detenuti per reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi sono collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
Nel caso di persona reclusa, l’istanza va inoltrata direttamente al Magistrato di Sorveglianza, che può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente per fissare l'udienza. Nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa:
Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione attestante lo stato di salute della persona richiedente la misura alternativa.
Nel caso l’istanza non venga accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.
Affidamento in prova ai Servizi Sociali
L’affidamento in prova ai Servizi Sociali ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
Ha inizio con la sottoscrizione da parte del soggetto a cui è stata concessa la misura alternativa del verbale delle prescrizioni, e con l’assunzione dell'impegno a rispettarle:
Le prescrizioni sono relative ai seguenti aspetti:
A volte possono anche riguardare: il divieto di soggiorno in parte, in uno o in più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare, l’opera in favore della vittima del reato commesso.
Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni raccolte dall'UEPE.
Mentre può essere revocato nel caso in cui:
Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.
L’affidamento termina con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che estingue la pena e ogni altro effetto penale.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in quanto:
Per la concessione della misura alternativa o di comunità sono richiesti i seguenti requisiti:
Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato tale stato, e l'andamento del programma concordato.
Se il Tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma.
Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione.
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, nei seguenti casi:
Pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente residuo di maggior pena:
Per pene detentive, o anche residuo pena, non superiori ai quattro anni, nei seguenti casi:
Per pene anche superiori ai cinque anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per i seguenti casi:
I detenuti per reati “associativi” possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia, per i reati di terrorismo, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, traffico aggravato di droghe, possono essere ammessi solo se non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
Limiti e divieti alla concessione della misura sono previsti per chi abbia commesso un reato durante un’evasione, un permesso premio, il lavoro all’esterno, o durante una misura alternativa.
La detenzione domiciliare
La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui è notificata l'ordinanza di concessione della misura da parte degli organi competenti, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena. Il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione per i soggetti in libertà, quello che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda per i soggetti detenuti.
E’ sempre il Tribunale di Sorveglianza a stabilire le prescrizioni per gli arresti domiciliari, a determinare e impartire le disposizioni per gli interventi dell' UEPE, ordinamenti che possono modificati da parte del Magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.
Chi usufruisce della detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario e può godere dei benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, in particolare la liberazione anticipata. Per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, dopo gli opportuni accertamenti, è possibile usufruire della non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75.
Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta.
Particolare importanza sia prima, sia durante il corso della concessione della misura alternativa è ricoperta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) con interventi che riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia, in particolare:
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia
La normativa nazionale e l’Ordinamento penitenziario prevedono la presenza di un Presidio sanitario in ciascun istituto, in base al numero di detenuti, o alla tipologia della struttura i livelli di assistenza variano:
Se le cure non possono essere prestate dai servizi sanitari degli istituti dove la persona privata della libertà è reclusa, gli stessi devono essere trasferiti in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura. Al contempo sono previsti in alcuni centri clinici, reparti specifici per la cura delle malattie infettive.
La compatibilità tra detenzione e stato di salute, può essere un criterio per ottenere la sospensione della pena obbligatoria, nei casi di:
facoltativa quando:
La cura del detenuto tossicodipendente rientra nelle specifiche competenze del Servizio sanitario nazionale e, nella maggior parte degli istituti penitenziari, i Ser.T. assicurano da tempo specifici servizi. Al momento dell’ingresso in carcere l’eventuale segnalazione di dipendenza viene comunicata al Ser.T. E’ prevista in istituto la possibilità di visita da parte di operatori di comunità con cui si è in contatto, previa richiesta al Direttore, specificandone i nominativi.
Riferimenti normativi
Fonte: Ministero della Giustizia; Garante dei detenuti, Comune di Torino
Tra le attività svolte da medici incaricati sono compresi, tra gli altri, i seguenti servizi:
Presso la casa circondariale di Torino è attivo un servizio infermieristico, in cui operano infermieri professionali dell'Amministrazione e di infermieri professionali convenzionati.
Fonte: Casa circondariale di Torino
Viene garantita la continuità assistenziale con la presenza di personale medico che riescono a coprire le 24 ore. Il personale infermieristico è presente dalle 8.00 alle 20.00.
Gli specialisti presenti sono: Infettivologo, chirurgo, dentista, psichiatra. L’istituto è dotato di uno studio attrezzato per cure odontoiatriche e di una saletta chirurgica per piccoli interventi. Vi sono a disposizione in istituto 2 defibrillatori e 1 strumento per ECG.
Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data 3 dicembre 2015.
http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/piemonte/105-casa-circondariale-di-ivrea
Fonte: Associazione Antigone
Tutte le altre visite specialistiche si svolgono all'esterno (soprattutto in caso dei frequenti traumi).
La visita di primo ingresso si svolge generalmente entro 24 ore per verificare l'eventualità di terapie in corso e garantire la continuità. Su proposta vengono effettuati esame delle urine e test TBC, epatite, HIV.
Se durante la visita emergono problematiche borderline viene chiamato lo psichiatra.
Quanto presente in questa pagina è stato ricavato dal sito istituzionale dell'associazione Antigone ONLUS. Promotrice dell'Osservatorio nazionale sull'esecuzione penale e del Rapporto Online sulle condizioni di detenzione nelle carceri italiane, in base alla scheda elaborata a seguito della visita dell'associazione effettuata in data novembre 2015.
http://www.ragazzidentro.it/istituto/torino/
Fonte: Associazione Antigone